Bonus in 10/6 anni e Attività di vigilanza e controllo
degli enti comunali
Il nuovo art. 4-bis contiene diverse disposizioni finalizzate a
ridurre le possibilità di compensazione dei crediti acquistati. In
particolare:
- a partire dal 1° gennaio 2025 (e con una sanzione in caso di
violazione) banche, intermediari finanziari, società appartenenti a
un gruppo bancario e imprese di assicurazione, non potranno più
utilizzare la compensazione dei crediti d’imposta derivanti
dall’esercizio delle opzioni alternative con:- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione
assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti
previdenziali, comprese le quote associative; - contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di
lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917; - premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124;
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione
- le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2024 che
rientrano nel superbonus, nel bonus barriere architettoniche 75% e
nel sismabonus (bonus diretti) dovranno essere ripartite in dieci
quote annuali di pari importo; tale ripartizione non si applicherà
agli acquirenti dei crediti edilizi; - per banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un
gruppo bancario e imprese di assicurazioni, le rate annuali
utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta
derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli
interventi di superbonus, bonus barriere architettoniche e
sismabonus, alle quali è stato attribuito il codice identificativo
univoco, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo
dell’originaria rateazione prevista per tali crediti; - a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione
del D.L. n. 39/2024, non è in ogni caso consentito l’esercizio
della cessione del credito in relazione alle rate residue non
ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli
interventi che accedono ad uno qualsiasi dei bonus di cui comma 2
del medesimo articolo 121.
Potenziata l’attività di vigilanza e controllo sui bonus edilizi
grazie alla compartecipazione dei Comuni ai quali sarà riconosciuta
una quota fino al 50% delle maggiori somme relative a tributi
statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili
applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo.
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