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L’onere di provare la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare del diritto a ottenere la riduzione della superficie tassabile ai fini Tari grava sul contribuente. Ciò è quanto ha ribadito la recente sentenza della Corte di cassazione n. 12101/2024.

La Corte ha affrontato una controversia nella quale un’impresa contestava un avviso relativo alla Tari sostenendo, tra l’altro, che nei locali dalla stessa posseduti si generavano rifiuti speciali, smaltiti a proprie cure e spese, con l’ausilio di una ditta specializzata e che il Comune non svolgeva il servizio di raccolta dei rifiuti speciali. In particolare, veniva sostenuto che l’onere di provare l’istituzione e l’attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti speciali (assimilati [1] all’epoca dei fatti) debba incombere sull’ente impositore e che in mancanza di questa prova il contribuente sarebbe stato esentato dalla Tari.

La Corte ha ricordato che i commi 656 e 657 dell’articolo 1 della legge 147/2013 prevedono una diversa percentuale di riduzione della Tari per le ipotesi di mancato svolgimento, illegittima effettuazione o temporanea interruzione, da un lato, e di mancata effettuazione, dall’altro, del servizio di gestione dei rifiuti. Nel primo caso viene infatti prevista una riduzione del tributo minimo del 80%, mentre nel secondo caso la riduzione si attesta minimo al 60%.

Queste fattispecie presuppongono a monte che il servizio di gestione dei rifiuti speciali (assimilati) sia stato istituito e attivato dall’ente locale, in quanto si tratta di eventi caratterizzati da una transitoria disfunzione, anomalia o interruzione ovvero da una limitazione territoriale dell’esercizio del servizio. Il legislatore, invero, non disciplina la diversa ipotesi della mancata istituzione o attivazione del servizio di gestione dei rifiuti speciali.

La Corte di cassazione ha confermato il proprio consolidato orientamento «secondo cui, in materia di Tari, pur operando il principio per il quale è l’ente impositore a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto a ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione, costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cassazione, n. 21335/2022, n. 5433/2023, eccetera) ».

Poiché la mancata istituzione o attivazione del servizio di gestione dei rifiuti speciali devono essere provate dal contribuente che pretende di avvalersene dinnanzi al giudice tributario per l’annullamento dell’atto impositivo. Ciò anche se si tratta di “fatti negativi”, che il contribuente può sempre provare dimostrando uno specifico fatto positivo contrario o tramite presunzioni da cui possa desumersi il fatto negativo.

(*) Vicepresidente Anutel

[1] La sentenza si riferisce a un periodo antecedente all’entrata in vigore del Dlgs 116/2020 che ha abrogato la categoria dei rifiuti speciali assimilati, stabilendo delle fattispecie in cui i rifiuti speciali sono urbani per legge.

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