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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 2232/2024 del 22-01-2024

SENTENZA sul ricorso 4594/2020 proposto da: ### in persona del ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### -ricorrente - contro Ministero della Giustizia , Ministero delle ### in perso na dei rispettivi ### domiciliat ###### dei ### 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi p er legge; -controricorrenti - nonché contro ### di ### & C. ### in persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ### -controricorrente - avverso la sentenza n. 1263/2019 della CORTE ### di LECCE, depositata il ###; udita la relazione d ella causa sv olta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal consigliere ### Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato in data 6 agosto 2002 ### s.r.l. convenne in giudizio innan zi al Tribunale di ### li ### di ### seppe & C . s.a.s., il Ministero della Giustizia e il M inistero delle F inanze chiedendo il risarcimento del danno ne lla misura di ### 900.000.000. Es pose l'attrice quanto segue: in data 30 ottobre 1996 la ### di ### aveva sequestrato un natante di proprietà dell'attrice, affidato poi con facoltà d'uso alla ### di ### della ### di ### era stato stipulato contratto di appalto in data 30 dicembre 1996 fra la ### di ### e ### di ### & C.  s.a.s. per l'allestim ento del n atante ai fini dell'utilizzo per lo svolgimento dell'attività di repressio ne e di contrasto del contrabbando, con affidamento per t ale incombenza del medesimo natante alla appaltatrice in custodia (art. 11 del contratto); in data 9 aprile 1997 il natante, mentre si trovava presso la sede ### aveva subito ingenti danni a causa di un incendio, accertato come doloso in sede di procedimento penale (concl usosi con l'archi viazione per essere rimast i ignoti gli autori del reato) ; a seguito del disseque stro, il natante era stato restituito all'attrice in data 26 agosto 1997 in condizioni di rottame.  2. Dichiarata l'incompetenza territoriale da parte del Tribunale, e riassunto il giudizio in nanzi al Tribunale di Lecce, quest'ult imo dichiarò la prescrizione quinquennale nei confronti di ### e rigettò la domanda nei confronti dei ### che avevano tardivamente eccepito la prescrizione. Avv erso detta sentenza propose appello l'attrice.  3. Con sentenza di data 19 novembre 2019 la Corte d'appello di Lecce rigettò l'appello. 
Premessa l'infondatezza d ell'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. sollevata da ### osservò la corte territoriale, in relazione al motivo di appello secondo cui il contratto stipulato fra la ### di ### e ### disi era font e di effetti obbligat ori anche nei confronti dell'appellant e con conseguente applicazione della prescrizione decennale, che ### s.r.l. non era parte di quel contratto, né poteva trovare applicazione la disciplina del contratto a favore di terzo, difettando la designazione da parte di ### isi di un terzo quale avente diritto alla prestazione prevista dal contratto del 30 dicembre 1996. Aggiunse, quanto alla decorrenza della prescrizione, che la missiva del 7 giugno 1997, indirizzata per conoscenza al ### della ### di ### di ### con cui ### per il tramite del suo legale, aveva chiesto a ### che le fosse indicata la compagnia assicuratrice per verificare la possibilità di una bonaria trattazione del sinistro, rivelava che l'appellante fosse alla detta data a conoscenza dell'incendio del 9 aprile 1997 e fosse consapevole di poter esercitare il prop rio diritto, tant o da aggiungere che, ove l'assicuratore non avesse inteso aderire alla richiesta risarcitoria, si sareb be resa «necessaria un'azione giudiziale con citazione del cantiere che a sua volta, per essere manlevato, chiederà la chiamata in causa del terzo garante (compagnia di assicurazione)». Osservò ancora, alla luce del consolidato orientamento d ella giurisprudenza di legittimità, che il termine di prescrizione decorreva dal momento in cui il danneggiato avesse avuto, o av rebbe p otuto avere usando l'ordin aria diligenza, consapevolezza del pregiud izio in relazione ad una determinata causa, essendo dunque sufficiente anche la conoscibilità del danno. 
Aggiunse che l'appellante, nonostante il sequestro dell'imbarcazione, avrebbe potuto esercitare i diritti ad essa spettanti quale proprietaria a seguito del sinistro, del quale era a conoscenza. 
Quanto alla posizione dei ### nei cui confronti l'appellante aveva in primo grado invocato, in concorso con la responsabilità del custode ### la culpa in eligendo, osservò la corte territoriale quanto segue: «l'appellante non ha mosso alcuna censura avverso l'iter logico-argomentativo attraverso cui il primo giudice è pervenuto ad escludere la respon sabilità d ei ### Non vi è, in particolare, nell'atto di appello nessuna confutazione delle ragioni addotte in sentenza a sostegno dell'inconfigurabilità sia della culpa in vigilando sia del la culpa in eligendo. Consegu e che non possono essere qui riesaminate le ragioni poste d al g iudice a q uo a fondamento della ritenuta i nsussistenza a carico de lle ### dell'obbligo di custodia do po l'affid amento del natante alla ### isi s.a.s. no nché dell'inconfigurabilità, nel caso di specie, della culpa in eligend o e, comunque, dell'assenza di profili di colpa. Non essendo suscettibili di essere elise, in qu anto non in vestite d a critiche, tali ragioni permangono a giustificare la statuizio ne di rigetto contenuta in sentenza». 
Aggiunse che, «in ogni caso»: l'art. 1673 cod. civ. disciplinava i rapporti fra committe nte e appaltatore e non invece i rapporti fra committente e terzo; nei confronti dei ### non era stata fatta valere la diretta violazione dell'obbligo di custodia di cui all'art. 1177 cod. civ., ma solo una responsabilità da culpa in eligendo, esclusa dal primo giudice sulla base di motivazione non censurata. Osservò infine che i lavori di allestimento del natante erano stati affidati, nel rispetto delle procedure di legg e, a società operante n el settore de lla cantieristica navale, la quale disponeva di luoghi recintati e custoditi al cui interno si era sviluppato l'incendio di natura dolosa.  4. Ha propo sto ricorso per cassazione ### ries s.r.l. sulla base di cinque motivi e resistono con distinti controricorsi da una parte ### di ### & C. s.a.s., dall'altra il Ministero della Giustizia e il Mi nistero delle F inanze. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubb lico ministero ha dep ositato le conclusioni scritte. E' stata presentata memoria.  5. Con ordin anza interlocu toria n. 23891 del 4 agosto 2023 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. Il pubblico ministero ha nuovamente depositato le conclusioni scritte. E' stata nuovamente presentata memoria. 
Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1411, 1218, 1223, 1322, comma 2, 1323, 2946 cod. civ., 132 n. 4 cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc.  civ.. Osserva la parte ricorrente che ### è da ritenere parte del contratto i n quanto proprie taria dell'imbarcaz ione ed unico soggetto interessato a far valere le obbligazioni nascenti dal contratto, alla luce de lla giurisprude nza sul contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, sul contratto a favore di terzo, sul trasporto di cose quando il dest inatario è soggetto diverso dal mittente e sull'assicurazione a favore d i terzo. Aggiunge che l'adesione di ### al contratt o concluso fra la ### di finanza e ### risulta dalla dichiarazione di data 8 aprile 1998, con cui si autorizzava la secon da a procedere alla demolizione del natante. Conclude nel senso dell'esistenza quindi del termine decennale di prescrizione.  1.1. Il motivo è infondato . La giurisprudenza di qu esta Corte mantiene fermo il p rincipio secondo cui il contratto è retto dal principio di efficacia limitata alle parti degli effetti negoziali (art. 1372 cod. civ.) . ### con trattuale è tale, con le sue conseguenze, solo per il creditore perché la tutela contrattuale vale solo nei confronti della parte del contratto. Ne di scende che le conseguenze pregiudizievoli del l'inadempimento contrattuale nei confronti dei terzi risp etto al cont ratto hanno natu ra riflessa e comportano quindi una responsabilità che è di tipo extracontrattuale. 
Non ignora il Collegio che nell 'ambito della dottrina è stat a elaborata la figura del contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, valorizzando in parti colare il principio costituzionale di solidarietà, nel quadro dei c.d. obblighi di protezione, e sulla scorta di quanto emergente dall'or dinamento tedesco. La problematica d ella protezione contrattuale del terzo va tenuta distinta dalla fattispecie del contratto a favore di terzi (art. 1411 cod. civ.) perché, mentre in quest'ultimo il terzo ha diritto alla prestazione fissata dal contratto, nel contratto con obblighi protettivi il terzo, secondo la costruzione dottrinale in discorso, ha solo diritto alla protezione ex contractu. 
Reputa il Collegio che debba essere tenuto fermo l'orientamento di questa Corte, per come di recente si è stabilizzato con Cass. 11320 del 2022, la quale, nell'ambito della responsabilità sanitaria, ha affermato che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il ci rcoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi de rivati dall'inadem pime nto dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro conf ronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (si veda già p rima anche Cass. n. 14258 del 2020) . Trattasi di posizione coerente all'in dirizzo che negli anni si è sedim entato in questa Corte, che ha riconosciuto l'effetto protettivo del terzo, per la peculiarità della fattispecie, esclusivamente per il contratto stipulato dalla gestante con la struttura sanitaria, rispetto al quale sono interessi protetti dal contratto non solo quelli della parte contrattuale, ma anche quelli del nascituro e del padre (a partire rispettivamente da Cass. n. 11503 del 1993 e n. 6735 del 2002, e poi anche Cass. 10741 del 2009). Tale complesso giurisprudenziale porte ad escludere che possa e ssere riconosciuta un a figura generale d i contratto con effetti protettivi del terzo. 
A conclusi oni diverse non si giung e considerando gli arresti giurisprudenziali valorizzati dal ### generale il quale, nelle sue conclusioni scritte, reputa che, sulla base dei detti arresti, possa nel caso di specie perven irsi ad una tutela contrattuale del terzo proprietario del natante, considerando l'obbligazione di custodia che accede al contratto di appalto. Non è particolarmente significativo il richiamo a Cass. n. 21219 del 2022, perché nella specie si è trattato di una qualificazione del contratto come a favore di terzi (“il contratto di deposito di cose altrui è un contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., il cui fine princip ale è qu ello della custod ia, conservazione e restituzione delle merci, con la conseguenza che titolare dell'azione risarcitoria nei confronti del depositario per la perdita, distruzione o deterioramento delle cose depositate è, indipendentemente da chi ne sia il p roprietario, non solo il depositante ma anch e il terzo che avrebbe avuto titolo alla restituzione”). Nel contratto di appalto in questione non si rinvengono, alla luce dell'accertamento del giudice del merito, i presupposti di fatt o dell a fattispecie del contratto a favore di terzo, ma si pone il diverso problema se l'obbligazione di custodia, accessoria all'appalto, spieghi effetti non solo a favore del committente, ma anche, in funzione prot ettiva, a favore del terzo proprietario. 
Di maggiore significato, sempre a proposito di quanto risultante dalle conclusion i scritte del Pubblico Min istero, potrebbe ap parire Cass. n. 15988 del 2010, la quale, facendo pe rno sulla particolare fattispecie del cd. handling aeroportuale, ha affermato che in caso di alienazione di me rce depositat a presso l'autorità p ortuale, titolare dell'interesse sostanziale sotteso al rapporto d i deposito non è l'originario depositant e ma l'acquirente, il quale, essendo divenuto proprietario delle merci, deve consi derarsi pertanto legitti mato, in caso di dist ruzione della merce depositata a segu ito di incendio, all'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti del depositario , secondo un meccanism o di semplificaz ione e accelerazione dei rapporti sostanziali e processuali conforme ai nuovi p rincipi costituzionali sul giusto processo. Tale principio di diritto ha valenza interpretativa della portata dell'art. 1777 cod. civ. (“persona a cui deve essere restituita la cosa”) in materia di contratto di deposito, nell'ambito di una fattispecie d ove all'inte resse sostanziale del depositante, che aveva agito su mandato del proprietario importatore della merce, era subentrato quello del su ccessivo acqui rente della cosa depositata. Anche il caso di cui a Cass. n. 15988 del 2010 ha quindi valenze del tutto peculiari. 
Deve pertan to concludersi per l'estraneità al la tradizione giurisprudenziale di una figura generale di contrat to con eff etti protettivi del terzo. 
Né, sulla base della censura in e same, pu ò pervenirsi ad una successiva integrazione delle parti contrattuali del rapporto di appello con la ricorrent e. Nel motivo vi è una censura anche in termini di vizio di motivazione, mediante il riferimento alla circostanza di fatto della dichiarazione di data 8 aprile 1998 di autorizzazione di ### a demolire il natante. Poiché la pronuncia di appello è conforme a quella d i primo grado, ricorre in relazione al vizio motivazionale la ragione di inamm issibilità della denuncia di vizio motivazionale prevista dall'art. 348 - ter cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, né la parte ricorrente ha dimostrato che sul punto la senten za di appello sarebbe fondata su ra gioni, inerenti alle questioni di fatto, diverse da quelle poste a base della sentenza del Tribunale. E appena il caso di aggiungere che, in mancanza di altre circostanze specificanti, non si coglierebbe comunque, rispetto al contratto stipulato in data 30 dicembre 1996, la decisività di una dichiarazione resa dal terzo in data 8 aprile 1998 ai fini dell'accertamento della esistenza di un'ipoteti ca originaria esistenz a dell'accordo contrattuale che veda c ome parte anche la odierna ricorrente. 
Ricorrono in definitiva solo i pre supposti della responsabilità extracontrattuale da far valere nei confronti dell'appaltatore, con la relativa prescrizione quinquennale.  2. Con il secondo motiv o si de nuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2947, 1223 e 2935 cod. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la prescriz ione non può essere fatta decorrere dal la lettera del 7 giugno 1997 poiché a quella data la società proprietaria del natante non conosceva chi fosse l'autore materiale dell'incendio, chi fosse il responsabile della custodia al mo mento del sinistro ed inoltre ignorava l'esistenza del contratto stipulato con la ### di ### Aggiunge che al momento della lettera la ### aveva solo appreso dei danni subiti a seguito di un incendio, ignorandone però la consistenza e gli altri profi li evide nziati, e ch e la restitu zione del natante ed il decreto di archiviazione erano fatti successivi alla lettera di cui sopra.  2.1. Il motivo è inammissibile. La corte territoriale non solo ha evidenziato come la lettera del 9 aprile 199 7 rivelass e che la ricorrente fosse a conoscenza dell'inc endio e fosse cons apevole di poter esercitare i rimedi a tutela del suo diritto, ma anche richiamato il princip io della conoscibilità de l danno alla streg ua della diligenza ordinaria, osservando altresì che l'appellante, nonostante il sequestro dell'imbarcazione, avrebbe potuto esercitare i diritti ad essa spettanti quale proprietaria a seguito del sinistro, del quale era a conoscenza. 
Trattasi di conclusione conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini d ella decorren za della prescrizione n on è necessario che il danneggiato abbia avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, n onché d ella sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ma è sufficiente che dal momento di decorrenza della pre scrizione avrebb e potuto avere percezione del danno usando l'ordinaria diligenza (fra le tante n. 4899 del 2016). 
La censura attinge esclusivamente il giudizio relativo alla concreta conoscenza del danno e non anche il rilievo che comunque, usando l'ordinaria diligenza, il danneggiato avrebbe potuto avere percezione del danno in relazione al quale esercitare il proprio diritto risarcitorio, una volta app resa l'esiste nza dei pregiudizi su biti a seguito dell'incendio. Non avendo fatto oggetto di censura la sentenza anche per questa parte, il motivo è privo di decisività.  3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1177, 167 3, comma 2, 2697 cod. civ., 112 cod.  proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso, ai sensi dell 'art. 360, comma 1, n. 3, n . 4 e n. 5, cod. p roc. civ. . 
Osserva la p arte ricorrent e che la corte territoriale ha omesso di pronunciare sui motivi di appello relativi ai ### con riferimento sia agli artt. 1177 (obbligo di custodia del natante) e 1673, comma 2 (il perimento del natante è a carico de l committente, ossia le ### dello Stato), sia alla culpa in eligendo addebitata con la citaz ione di primo grado, e che i m otivi di appello erano be n articolati.  4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2049, 1177, 1673, cod. civ., 132 n. 4 e 112 cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che nella citazione di primo grado era stata ascritta alle Amm inistrazioni, in concorso con il difetto di custo dia della ### una condotta colpevole sotto il profilo della culpa in eligendo, e dunque ai sensi dell'art. 2049, e che il giudice di appello ha omesso di pronunciare al riguardo, non essendo stato in grado di identificare la norma corrispondente alla culpa in eligendo.  5. Il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Ha statuito il giudice di appello che «l'appellante non ha mosso alcuna censura avverso l'iter logico-argomentativo attraverso cui il p rimo giud ice è pervenu to ad escludere la respon sabilità d ei ### Non vi è, in particolare, nell'atto di appello nessuna confutazione delle ragioni addotte in sentenza a sostegno dell'inconfigurabilità sia della culpa in vigilan do sia della culpa in eligendo». Tale ratio decidendi, che depone nel senso di una ritenuta inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 cod. proc.  (essendo stata esclusa tal e inammissib ilità al principio della motivazione solo in relazione all'appello proposto da ###, è stata impugnata in modo inidoneo. Sia, infatti, si ritenga che la censura abbia ad oggetto il giudizio di inammissibilità ai sensi dell'art. 342, si a se si int ende la censura come avente ad oggetto l'omessa pronuncia, secondo quanto depone il richiamo nella rubrica di entrambi i motivi all'art. 112 cod. proc.  civ., la ricorrente non ha specificatamente indicato, in ottemperanza all'onere processuale di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., quale fosse lo specifico contenut o d el motivo appello, anch e eventualmente trascrivendone le parti rilevanti, essendosi limitata ad osservare che «i motivi d'appello erano ben articolati». In mancanza dell'assolvimento del detto onere processuale, il motivo no n può essere scrutinato, come si è detto sia sotto il profilo dell'art. 342 che sotto quello dell'art. 112. 
Non vi è stata pertanto mancata percezione da parte del giudice di app ello di quale fosse stata la resp onsabilità as critta alle ### dello Stato, come si denunci a nel quarto m otivo, avendo anzi il giudice del merito evidenziato che non era stata fatta valere la violazione dell'obbligo di custodia di cui all'art. 1177 cod.  civ., ma solo una responsabil ità da culpa in eligendo. Ha tu ttav ia subito precisato che quest'ultima responsabilità era stata esclusa dal primo giud ice sulla base di una mot ivazione non id oneamen te censurata con l'atto di appello, ratio decidend i rispetto alla quale, come si è visto, l'odierna impugnazione non rispetta il precetto di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ..  6. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 cod. civ. e 132 n. 4 cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. ci v.. Osse rva la parte ricorren te, con riferimento al rilievo che i lavori di allestime nto del natant e erano stati affidati, nel rispetto delle procedure di legge, a società operante nel settore d ella cantieristica navale, la quale dis poneva di luoghi recintati e custoditi al cui interno si era sviluppato l'incendio di natura dolosa, che la mo tivazione sul pun to è irr agionevole alla luce dell'omessa custodia da parte di ### tanto da consentire la commissi one del reato di incendio do loso, e della inaffidabilità quindi dell'impresa cui le ### dello Stato si erano rivolte.  6.1. Il motivo è inammissibile. E' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinen te all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. sez. U. n. 8053 del 2014). La censura avente ad oggetto la motivazione è stata irritualmente formulata mediante il raffronto con le circostanze fattuali esterne, e non sulla base di un intrinseco vizio tale da rendere apparente o inesistente la motivazione.  7. La stabilizzazione recente della giurisprudenza in relazione alla questione posta dal primo motivo costituisce ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione relativamente al rapporto processuale con ### di ### & C. s. a.s. Quanto all'altro rapp orto processuale le spese, liqu idate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d .P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussis tenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dell a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P. Q. M.  Rigetta il ricorso. Dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità relativamente al rapporto processuale con ### di ### & C. s.a.s.. 
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia e del Mi nistero delle ### e, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 5.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il giorno 18 dicembre 2023  

 

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