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A pochi giorni al 29 giugno, data della definitiva entrata in vigore, senza ulteriori rinvii, della Direttiva UE 2167/2021, meglio nota come NPL Secondary Market Directive, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato il decreto legislativo di recepimento (si veda qui il comunicato stampa).

Ricordiamo che la direttiva, che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, si prefigge di armonizzare le regole applicabili alla cessione dei crediti deteriorati, incoraggiando lo sviluppo dei mercati secondari e irrobustendo i presidi posti a tutela dei debitori ceduti (si veda altro articolo di BeBeez).

In particolare, ricorda la nota di Palazzo Chigi, la direttiva: liberalizza la cessione dei crediti deteriorati da parte degli enti creditizi ai cosiddetti “acquirenti di crediti” o credit purchasers (persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di acquisto su base professionale); aumenta i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti, mediante: la previsione di un regime autorizzativo e di vigilanza minimo applicabile ai “gestori di crediti” o credit servicers; disciplina i rapporti tra acquirente, gestore dei crediti e, se del caso, i fornitori di servizi di gestione dei crediti e introduce una disciplina specifica di tutela dei debitori (obblighi informativi, regole di condotta, costituzione di un nuovo albo di vigilanza, reclami).

La Direttiva doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 29 dicembre 2023. Tuttavia la stessa Direttiva prevede una norma transitoria in base alla quale i soggetti che già svolgevano attività di gestione di crediti deteriorati in conformità del diritto nazionale al 30 dicembre 2023 sono autorizzati a continuare a esercitare tali attività nello Stato membro di origine fino appunto al 29 giugno 2024 o fino all’ottenimento dell’autorizzazione.

Di tutto questo parlermo al Caffé di BeBeez
mercoledì 19 giugno alle ore 11,00
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Ricordiamo che il Ministero dell’Economia aveva aperto a gennaio una pubblica consultazione sullo schema di decreto legislativo, finalizzato al recepimento nel nostro ordinamento giuridico della Direttiva in questione. La consultazione si è chiusa lo scorso 29 febbraio.

Il testo del decreto legislativo attuativo non è ancora disponibile, ma ricordiamo che lo Schema di Decreto pubblicato sul sito internet del MEF introduce un nuovo Capo II nel Titolo V del Testo Unico Bancario (artt. da 114.1 a 114.14), riconoscendo come accennato la sostanziale liberalizzazione del mercato secondario dei crediti in sofferenza, stabilendo che: (i) l’acquirente può essere una qualsiasi “persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza” e che (ii) l’acquisto oneroso di tali crediti “non costituisce attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’art. 106”.

Non solo. Per favorire lo sviluppo del mercato secondario degli NPL, lo Schema di Decreto introduce in capo agli istituti finanziari cedenti alcuni obblighi di disclosure delle informazioni necessari per poter effettuare, in fase di due diligence, una adeguata valutazione dei crediti e delle probabilità di recupero del relativo valore (art. 114.4).

Per contro, lo Schema di Decreto rende obbligatorio, per l’acquirente dei crediti diverso da una banca, l’affidamento della gestione degli NPL a una banca, a un intermediario di cui all’art. 106 del TUB oppure a un “gestore di crediti in sofferenza” (art. 114.3,).  A tali questi vanno quindi devolute una serie di attività (art. 114.1): riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dai debitori; rinegoziazione dei termini e le condizioni contrattuali purché non costituisca attività di concessione di finanziamenti riservata ai sensi dell’art. 106 TUB (precisandosi che l’estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento non costituiscono concessione di finanziamento); gestione dei reclami dei debitori; e gestione di ogni obbligo di informativa nei confronti dei debitori.

I “gestori di crediti deteriorati” sono soggetti a uno specifico regime autorizzativo e di vigilanza presidiato dalla Banca d’Italia, a cui viene affidata anche la gestione dell’apposito Albo dei gestori di crediti deteriorati. Al riguardo lo Schema di decreto prevede che, in via transitoria, i soggetti che al 31 dicembre 2023 già svolgevano attività di gestione dei crediti deteriorati possano continuare a svolgere la propria attività fino all’ottenimento dell’autorizzazione e comunque, come detto, fino al prossimo 29 giugno. Decorso tale termine, la possibilità di svolgere tali attività è subordinata all’ottenimento delle nuove autorizzazioni previste dallo Schema di Decreto.

Lo Schema di Decreto introduce poi anche un altro obbligo per l’acquirente dei crediti deteriorati e cioé quello di comunicare individualmente al debitore ceduto l’avvenuta cessione, prima dell’avvio del recupero del credito ed esclude che le nuove disposizioni possano pregiudicare le condizioni di efficacia e di opponibilità previste dall’art. 58 del TUB e dalle rilevanti disposizioni del Codice civile (art. 114.10).

Infine, dato che la direttiva lascia flessibilità alle norme nazionali in tema di ambito di applicazione, lo Schema di Decreto esclude dalle nuove norme, da un lato, le cessioni di crediti diversi da quelli classificati in sofferenza secondo le disposizioni attuative di Banca d’Italia e quindi quelli classificati come inadempienze probabili (cioé gli Unlikely To Pay o UTP) (artt. 114.1, lett. a) e 114.3); e dall’altro i crediti, la cui gestione è svolta da gestori per conto di organismi collettivi del risparmio, banche o intermediari di cui all’art. 106 TUB e realizzate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione da parte di spv.

In sostanza, quindi, il recepimento della Direttiva NPL comporterà un’importante deroga al principio di riserva di attività, consentendo a qualsiasi soggetto, diverso da una banca, di rendersi cessionario di crediti (sia in pool che su base single name), a condizione che questi originino da attività bancaria oppure da altri soggetti abilitati dall’ordinamento giuridico nazionale alla concessione di finanziamenti e che siano stati classificati in sofferenza secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia..

 

 

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