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Se volessi chiedere un finanziamento oltre i 25.000 € posso chiederne uno anche di importo inferiore sempre con la garanzia dello Stato prevista dal “Decreto Liquidità”?

Dal 23.04.2020 sono a disposizione i moduli per richiedere i finanziamenti con la garanzia dello stato per importi superiori a euro 25.000,00 da parte di piccole e medie imprese, così come previsto nel Decreto Liquidità
 
Scarica il Modello: https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/
 
Ricordiamo schematicamente i finanziamenti previsti dal “Decreto Liquidità”:

Per i Finanziamenti del 1° e 2° gruppo* (nello schema sopra indicato) che riguardano la maggior parte dei casi, l’importo massimo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

  • il 25% del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
  • il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa;

In deroga al sopra citato art.1 del DL Liquidità per i finanziamenti < ai 25.000 si può far riferimento all’anno 2018 per calcolare l’importo massimo finanziabile.

Qualora il bilancio non fosse ancora stato approvato la determinazione dei ricavi si può ottenere grazie al dato risultante dalla “Dichiarazione annuale Iva”. Non tutti gli istituti di credito condividono questa tesi

Mentre, secondo indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il contribuente con Dichiarazione dei Redditi 2019 per i redditi 2018 si fosse adeguato ai ricavi derivanti dagli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) non potrà utilizzare questo maggior importo rispetto a quanto risultate dal Bilancio.

Quello che ancora non è chiaro se sia possibile cumulare il prestito da € 25.000 con quello fino a € 800.000? È un interrogativo diffuso in quanto risulta indubbiamente vantaggioso attingere fin da subito ad un prestito, seppur anche di più modesto importo, rispetto ad uno altro che potrebbe soddisfare a pieno le esigenze finanziarie dell’impresa, ma che richiede tempi di erogazione più lunghi.

Malgrado la legge possa ad una prima lettura negare tale possibilità, non vi è un’esplicita esclusione e molti Istituti di Bancari stanno adottando questa lettura a favore dell’impresa. Il limite di importo complessivamente erogabile dalla somma dei due finanziamenti viene determinato dal limite maggiore di uno dei due sopra indicati.

Tempi di restituzione e tassi d’interessi

La restituzione del prestito garantito è entro 6 anni e l’inizio del rimborso del capitale scatta non prima di 2 anni dall’erogazione.

In una circolare inviata alle banche il 24 aprile e relativa ai finanziamenti fino a 25mila euro garantiti al 100%, l’ABI indica espressamente che l’inizio del rimborso non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione e che non possa essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, anche nella forma dello scoperto di conto corrente: la compensazione determinerebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia.

Tale divieto di compensazione si applica anche per chi utilizza la sospensione prevista dall’art. 56 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020: anche in questo caso, è vietato l’utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre un’esposizione preesistente sul conto corrente, perché determinerebbe un avvio del rimborso prima del termine dei 24 mesi.

Per i prestiti fino a 25mila euro è previsto un tasso di interesse, anche se basso, in rapporto al Rendistato, con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un valore tra 1,2 e 2%). 

Per le aziende fino a 3,2 milioni di ricavi il testo non prevede invece un tasso minimo, né una durata massima del rimborso prefissata.

Dichiarazione del danno

A parte le dichiarazioni prestampate nel modulo che diventano rilevanti in caso di mancato rimborso del finanziamento in quanto lo Stato diventerebbe creditore privilegiato con implicazioni in caso di fallimento, le imprese sono chiamate a dichiarare “che l’attività d’impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19”. 

Cosa questo voglia dire in concreto non è al momento specificato. Da “uomo della strada”, l’imprenditore potrà pensare che, avendo chiuso l’attività per due mesi, abbia subito un danno. Tuttavia, nel caso della sovvenzione alle partite IVA, gli strumenti sono spesso legati ad un ben definito calo di 1/3 del fatturato nel corso del primo trimestre dell’anno, che, giusto o sbagliato, rappresenta comunque un dato certo su cui fare affidamento per determinare con esattezza se il beneficio spetta o meno. 

Nel caso dei finanziamenti fino a 25 mila euro, invece, la norma non ha fissato un parametro preciso per stabilire chi può beneficiarne e chi no. Se questo a prima vista potrebbe sembrare un vantaggio, un’analisi più approfondita porta invece a considerare che la sottoscrizione di una dichiarazione di atto notorio sul danneggiamento dell’attività (in assenza, ad esempio, della chiusura forzata nel caso di imprese che hanno continuato ad operare) potrebbe rivelarsi, in futuro, non pienamente veritiera. In tal senso, determinare un preciso parametro avrebbe potuto sollevare le imprese dal dubbio insinuato dalla genericità della dichiarazione.

Startup

Il Fondo centrale di garanzia adegua le procedure per le startup con le semplificazioni previste dal Decreto Liquidità: le imprese costituite da non più di tre anni accedono alla garanzia del Fondo senza valutazione del merito di credito, non devono più coprire con mezzi propri il 25% del prestito, non devono inviare business plan e bilancio previsionale. Le nuove regole valgono per le domande presentate dall’8 aprile, entrata in vigore del dl 23/2020. Quindi, le startup che hanno presentato domanda di finanziamento a una banca chiedendo la copertura del Fondo, otterranno liquidità con le regole semplificate in base al “Decreto Liquidità”. Però non è chiaro come si possa ottenere il finanziamento senza avere dati relativi all’andamento 2019. Il riferimento normativo è l’articolo 13, comma 1, lettera m, del decreto 23/2020. In base al quale «i soggetti beneficiari costituiti dopo il primo gennaio 2019» possono accedere ai prestiti producendo, invece dell’ultimo bilancio depositato o dell’ultima dichiarazione fiscale presentata, «altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione».

Anche le Regioni stanno emanando dei finanziamenti per emergenza COVID-19 questo il sito per poterle ricercare: https://www.contributiregione.it



 

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