Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali

Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
#finsubitoaste
01_post_Lazio
Agevolazioni
News aste
Post dalla rete
Zes agevolazioni
   


La nuova modifica per l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi per compensare debiti erariali superiori a 10.000 euro.

L’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha subito una modifica significativa con l’introduzione del comma 3-bis, grazie all’articolo 4 del decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024. Questa aggiunta permette l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi per compensare debiti erariali superiori a 10.000 euro. Tuttavia, la norma modificata richiede ancora un decreto ministeriale che ne definisca le modalità applicative e la data di entrata in vigore.

1) Crediti fiscali edilizi: divieto di compensazione

In base al citato comma 3-bis, il contribuente non può avvalersi della possibilità di compensazione se ha iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti, il cui titolo di riscossione sono:

  • iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
  • iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti;
  • atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione, compresi gli interessi e le sanzioni di cui all’art. 1, commi da 421 a 423, della l. 30,12.2004, n. 311, (norma abrogata dal 30.4.2024 per effetto dell’art. 1, comma 4, lett. a), del d.lgs. 12.2.2024, n. 13; tuttavia, secondo il successivo comma 5, i riferimenti a tali commi, contenuti nelle norme attualmente in vigore, si intendono effettuati agli atti indicati all’art. 38-bis, comma 1, lett. da a) a f), del d.p.r. 29.9.1973, n. 600,  cioè crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241.

Il divieto di compensazione è subordinato alla presenza delle seguenti condizioni:

  • debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo;
  • importi complessivamente dovuti superiori a 10.000 euro;
  • termini di pagamento scaduti, decorso il 30° giorno successivo alla scadenza (cioè 90 giorni dalla notifica dell’atto impositivo).

La presenza di provvedimenti di sospensione e di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza esclude il divieto.

La compensazione dei crediti di imposta, presenti nella piattaforma telematica prevista dal comma 7, del citato art. 121, è sospesa fino a concorrenza dei suddetti ruoli e carichi.

La norma non è immediatamente operante al momento del ricevimento dell’atto ma soltanto dopo che è scaduto il termine di 60 giorni nonché l’ulteriore termine di 30 giorni dalla data della notifica senza che sia intervenuto il pagamento di tale atto ovvero non è stata emesso un provvedimento di sospensione o di rateazione del debito

Tuttavia, il beneficio viene meno in presenza di decadenza di tale provvedimento.

2) Crediti fiscali edilizi: esclusioni dal divieto di compensazione

Il divieto di compensazione non opera per iscrizioni a ruolo aventi ad oggetto pretese diverse dalle imposte erariali (ad esempio, tributi locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL, infrazioni al codice della strada, ecc.) il cui ammontare non concorre a formare la soglia di 10.000 euro.

L’art. 4 citato esclude dal divieto i debiti che:

a) sono oggetto di sospensione del pagamento in via amministrativa (art. 39 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602) o giudiziale (art. 47 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546);

b) sono oggetto di piani di pagamento rateale (art. 19 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602) ma solo se non è intervenuta la decadenza, cioè se il debitore non ha pagato otto sette rate, anche non consecutive.

c) crediti esclusi dal divieto indicati all’art. 7, comma 2, del d.lgs. 9.7.1997, n. 241, cioè:

  • contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative (lett. e);
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917 (lett. f);
  • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del d.p.r. 30.6.1965, n. 1124 (lett. g).

Un problema particolare ha per oggetto l’accertamento esecutivo (art. 29 del d.l. 31.5.2010, n. 78) per il quale si prospettano le seguenti situazioni:

  • impugnazione dell’atto: va versato 1/3 delle imposte e degli interessi entro 60 giorni dalla data di notifica; tuttavia, in assenza di pagamento, decorsi 30 giorni, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico all’agente della riscossione per cui soltanto da tale data si manifesta la negazione della compensazione;
  • acquiescenza all’atto: va versato l’intero importo preteso; tuttavia, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 19.6.1997, n. 218, rinunciando all’impugnazione, le sanzioni vanno ridotte a un terzo del minimo, se il versamento è eseguito entro il termine previsto per proporre il ricorso;
  • accoglimento del ricorso ma il debito non è stato saldato:   la sentenza comporta l’annullamento della pretesa e, quindi, la cancellazione del debito di importo superiore a 10.000 euro e la possibilità di operare la compensazione.

3) Crediti edilizi fiscali: i ruoli a titolo definitivo

La norma non prevede la possibilità di utilizzare il credito secondo quanto è previsto dall’art. 31, comma 1, del d.l. 31.5.2010, n. 78, che inibisce la possibilità di operare la compensazione orizzontale dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

4) Crediti edilizi fiscali: i controlli

La verifica della presenza dell’esclusione della compensazione viene fatta sui modelli F24 ai sensi dell’art. 37, commi 49-ter e 49-quater, del d.l. 4.7.2006, n. 223.

Nel caso di irregolarità, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano come non effettuati, evento che unitamente alla sanzione prevista, viene portato a conoscenza del contribuente il quale ha trenta giorni di tempo per fornire eventuali chiarimenti

L’iscrizione a ruolo non è eseguita se viene effettuato il pagamento entro tale termine ma, in assenza la cartella di pagamento è notificata entro il 31.12 del terzo anno successivo a quelli di presentazione della delega di pagamento modello F24 (comma 49-ter).

Condividi questo articolo…

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui