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Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 detto “Decreto Liquidità” contiene nel suo impianto normativo garanzie statali su prestiti a favore delle imprese.

Il tema delle garanzie prevede due canali di accesso che sono identificati dagli art. 1 – 2 – 3 (garanzia da parte di SACE per le imprese di maggiori dimensioni e nell’ottica di internalizzazione) e art. 13 (garanzia da parte del fondo centrale di garanzia per le Piccole e medie imprese).

Art. 1 – 2 – 3 (garanzia SACE)

Si prevedono tre fasce di garanzia. La prima è Garanzia statale che copre il 90% del prestito per imprese con meno di 5 mila dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 Mld. La seconda è Garanzia all’80% per aziende con fatturato tra 1,5 e 5 Mld o con più di 5 mila dipendenti in Italia. La terza prevede copertura al 70% per imprese con fatturato oltre 5 Mld. In ogni caso, l’importo del prestito garantito non potrà essere superiore al maggiore di questi due elementi: 25% del fatturato 2019 oppure il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come da bilancio o da dati certificati (se l’impresa è nata dopo il 31 dicembre 2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività).

L’impresa che beneficierà  della garanzia (o altre imprese del medesimo gruppo) non potrà distribuire dividendi o riacquistare proprie azioni nel corso del 2020, sarà chiamata ad assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e dovrà inoltre rispettare una clausola made in Italy, finalizzando  il finanziamento solo per attività localizzate in Italia.

I prestiti vanno restituiti in sei anni, con pre-ammortamento possibile fino a due anni.

Art. 13 (Fondo Centrale di Garanzia alle PMI)

Per le imprese aventi fino a 499 dipendenti la garanzia del Fondo centrale per le PMI viene concessa gratuitamente, nella misura del 90%, con importo massimo garantito elevato a € 5 Mln e concessa su finanziamenti a 6 anni il cui importo dovrà essere inferiore:

  • al doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività;
  • 25% del fatturato del 2019;

La garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano dopo il 31 gennaio 2020 esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate.

Sono previsti due diversi tipi di intervento statale per specifici target di aziende.

1) Il primo riguarda la garanzia statale pari al 100% concessa gratuitamente sui finanziamenti fino ad massimo € 25.000.

Le imprese di minori dimensioni, le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti e professioni che autocertifichino una riduzione dei ricavi per emergenza COVID-19 hanno la facoltà di chiedere un finanziamento bancario pari al 25% dei ricavi del 2019 con tetto massimo di € 25.000, ammortizzabile in 6 anni e con periodo di pre-ammortamento di 24 mesi (in cui vengono pagate unicamente quote interesse).

Sul finanziamento verrà applicato un tasso di interesse basso stimabile tra 1,20% ed il 2% (interesse non superiore al tasso rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni maggiorato di uno spread dello 0,20%).

2) Il secondo intervento vale per le imprese aventi fino a 499 dipendenti e ricavi fino ad € 3,2 Mln.

Le imprese possono chiedere un finanziamento fino al 25% del fatturato con importo massimo pari ad € 800 mila purché autocertifichino danni generati da COVID-19 e la garanzia statale è del 90% aumentabile al 100% con il restante 10% garantito da un CONFIDI.

Il decreto Liquidità prevede anche altre due misure importanti dal punto di vista finanziario.

Art. 11 (sospensione dei termini dei titoli di credito)

Sono sospesi dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i termini di scadenza ricadenti o decorrenti di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito (assegni bancari e postali) emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Con riguardo all’assegno bancario e postale, il titolo di credito può essere pagato nel giorno della presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente.

Qualora sul conto del traente non vi sia disponibilità, la sospensione opera sui termini per la presentazione al pagamento, per la levata del protesto e per la inapplicabilità della disciplina sanzionatoria dell’assegno.

In tale contesto non verrà inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione e qualora l’avviso sia già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. Tutti gli elementi necessari per determinare se un titolo è pagabile (disponibilità dei fondi, mancanza di autorizzazione) e l’eventuale protestabilità del titolo verranno valutati al termine del periodo di sospensione.

E’ anche sospesa, da parte dei pubblici ufficiali, la trasmissione alle Camere di Commercio dei protesti e delle constatazioni equivalenti che sono stati levati post 09 Marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento: qualora queste constatazioni siano state pubblicate le Camere di Commercio provvede alla loro cancellazione.

Art. 12 (Fondo Gasparrini – sospensione mutui prima casa)

Il decreto liquidità specifica che possono procedere alla sospensione del mutuo prima casa accedendo al Fondo Gasparrini i lavoratori autonomi e rientrano in questa categoria anche le ditte individuali e gli artigiani.

Nel caso di mutui in ammortamento da meno di un anno, i benefici della sospensione sono concessi per un periodo di 9 mesi dalla entrata in vigore del decreto liquidità.

 

Scarica il decreto Liquidità

Area Credito Confartigianato

 

 

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