Nuova finestra di possibilità, fino al 30 settembre, per rientrare nel contributo di ricostruzione per quanti avevano invece rinunciato optando per il canale del cosiddetto Superbonus ’rafforzato’. A stabilirlo un’ordinanza del commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli. La nuova finestra si apre in seguito alla riforma del Superbonus, che ha di fatto eliminato la facoltà di usufruire del Superbonus ’rafforzato’ in alternativa al contributo della ricostruzione mediante le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Per questo la Struttura commissariale, d’intesa con le Regioni del cratere 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) ha voluto concedere una ulteriore parentesi per consentire a chi preferisce rientrare nel contributo sisma di farlo e di procedere così con la ricostruzione. C’è un’altra novità, l’indennizzo sostitutivo alla delocalizzazione che, su richiesta del titolare dell’attività produttiva, può essere chiesto nel caso di brevi sospensioni dell’attività legate a lavori di ricostruzione. Il contributo sarà calcolato per i mesi di effettiva chiusura (massimo sei) sulla media degli utili netti desumibili dai conti economici aziendali nel triennio precedente, proporzionata al medesimo periodo di chiusura.
“Abbiamo raccolto una necessità che ci è arrivata a più riprese dal territorio, trovando una soluzione ragionevole per chi si trova a sospendere l’attività per la ricostruzione – spiega il commissario Castelli –. Al posto di delocalizzare, queste attività potranno richiedere un indennizzo per massimo sei mesi, utili al completamento dei lavori”. La cabina sisma ha inoltre raggiunto l’intesa su un’ordinanza che apporta alcune modifiche al Testo unico della ricostruzione privata. Tra queste la modifica dell’art. 30 che prevede, per le famiglie che devono delocalizzare obbligatoriamente la casa da ricostruire e vogliono comprare un immobile alternativo, di ottenere l’anticipo sul contributo per acconti o caparre necessarie all’acquisto. Un’altra modifica riguarda gli art. 21, 36, 42 e 44 ed è finalizzata a uniformare, semplificare e armonizzare la disciplina del contributo in caso di edifici danneggiati caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell’evento sismico e di unità immobiliari utilizzabili a fini abitativi o produttivi.
p. erc.
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