È questa, in estrema sintesi, la conclusione alla quale giunge sull’annosa questione il Principio Interpretativo n.3/2024 promosso dalla Fondazione commercialisti di Milano, che fa riferimento all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del capoluogo lombardo, presieduto da Marcella Caradonna.
Secondo il gruppo di lavoro che ha elaborato il principio interpretativo, si legge nella nota, la società che ha acquistato un credito d’imposta relativo a bonus edilizi o che ha applicato lo sconto in fattura, ha rilevato contabilmente e fiscalmente tale credito sulla base del prezzo di acquisto o del valore dello sconto in fattura praticato. Tale credito d’imposta, avendo natura pluriennale, dovrà essere distinto in sede di bilancio in base alla quota scadente nei successivi 12 mesi e nella quota scadente oltre i suddetti 12 mesi.
Possibili spread fra valore nominale del credito d’imposta utilizzabile in compensazione orizzontale e il costo di acquisto o dello sconto praticato, dovranno essere contabilizzati come proventi o oneri di natura finanziaria.
Qualora nell’arco pluriennale di utilizzo la società non riuscisse ad utilizzare, in tutto o in parte, la quota del credito spettante, si verificherebbe, sia dal punto di vista civilistico che fiscale, una sopravvenienza passiva come tale deducibile dal reddito d’impresa i sensi dell’articolo 101, comma 4, del Tuir.
I componenti finanziari registrati in sede di acquisto del credito d’imposta e la possibile sopravvenienza passiva che potrebbe verificarsi nell’ipotesi di cui sopra non rilevano invece ai fini della determinazione del valore della produzione netta Irap.
“Si tratta di un contributo interpretativo di grande interesse e attualità, viste le incerte e intricate sorti di molti crediti relativi ai bonus edilizi presenti nei bilanci delle aziende italiane”, ha sottolineato Andrea Bongi, coordinatore del gruppo di lavoro della Fondazione Odcec di Milano.
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