Investimenti ZES unica: percentuale del credito d’imposta e codici tributo
Determinata la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (AdE – provvedimento 22 luglio 2024 n. 305765, risoluzioni 22 luglio 2024 n. 38/E e n. 39/E)
Alle imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta (art. 16, DL 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L 13 novembre 2023, n. 162)
A tal fine è stato approvato il modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con le relative istruzioni (AdE – provvedimento 11 giugno 2024 n. 262747).
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, è risultato pari a 9.452.741.120 euro, a fronte di 1.670 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa. Pertanto, con il provvedimento in oggetto è stato reso noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 17,6668 per cento (1.670.000.000 / 9.452.741.120) dell’importo del credito richiesto.
Per consentire invece l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
– “7034” denominato “credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
In caso di decadenza dall’agevolazione, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di recupero dell’imposta sul reddito, precedentemente versata in misura ridotta, dalle imprese che, successivamente alla fruizione del beneficio, hanno aderito al consolidato fiscale ovvero al regime di trasparenza fiscale, è istituito il seguente codice tributo:
– “2022” denominato “Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES – Soggetto consolidato o trasparente – art. 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, nel formato “AAAA”.
Resta fermo l’utilizzo dei codici tributo 8918 e 1990 per il versamento delle sanzioni e degli interessi in caso di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, istituiti, rispettivamente, con risoluzioni n. 76/E del 27 maggio 2004 e n. 109 del 22 maggio 2007.
di Daniela Nannola
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