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È attivo sul sito del GSE il portale per la
presentazione delle domande di contributo a fondo perduto per
l’Installazione di infrastrutture di ricarica su strade urbane ed
extraurbane.

Infrastrutture di ricarica: ok all’invio domande

Si tratta del secondo bando a valere su fondi PNRR
destinati alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 e
gestita dal MASE, il cui totale complessivo ammonta a 359,94
milioni di euro  per le stazioni di ricarica da realizzare
nelle strade extraurbane e 279,34 per quelle da installare nei
centri urbani.

Obiettivo è la realizzazione, entro il 31 dicembre 2025, di
oltre 13 mila impianti di cui 7.500 sulle strade extraurbane, i
restanti su strade urbane. In questo modo si contribuirà al target
del 2030, che punta alla realizzazione di 110mila impianti.

In entrambi i casi, le agevolazioni sono concesse in forma
di contributo a fondo perduto per un importo
non superiore al 40% delle spese ammissibili, non
cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno
comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato.

Infrastrutture di ricarica: soggetti beneficiari e spese
ammissibili

I criteri e le modalità per la concessione
dei benefici sono contenuti nei decreti
del MASE del 18 marzo 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
2 maggio 2024, n. 101: uno destinato alle infrastrutture

nei Comuni
, l’altro per le
strade extraurbane
.

In particolare, possono accedere alle agevolazioni le imprese o
gli RTI costituiti o costituendi che, alla data di presentazione
dell’istanza di ammissione al beneficio, dimostrano di aver gestito
stazioni di ricarica operative sul territorio dell’Unione europea,
in un numero almeno pari al 5% del numero di stazioni
di ricarica
 riferito all’ambito per il quale è
proposta istanza al beneficio.

Sono ammissibili al beneficio i progetti :

  • a) avviati successivamente alla data di presentazione
    dell’istanza di ammissione al beneficio;
  • b) destinati alla realizzazione del numero minimo di stazioni
    di ricarica per ciascuno dei lotti appartenenti all’ambito per il
    quale è proposta istanza al beneficio
  • c) forniti del preventivo di connessione o di altra idonea
    documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore
    della rete di distribuzione, qualora sia necessario procedere a una
    nuova connessione alla rete ovvero all’adeguamento di una
    connessione esistente;
  • d) corredati da un accordo per l’esercizio di diritti sull’area
    per l’installazione della stazione di ricarica, oppure in grado di
    consentire l’installazione e la gestione delle stazione di ricarica
    per almeno cinque anni, qualora le stazioni di ricarica siano
    ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali
    e l’istanza di ammissione sia presentata da un soggetto diverso dal
    gestore della stazione;
  • e) corredati da un accordo con il soggetto che esercita diritti
    sull’area per la realizzazione delle nuove stazioni, qualora le
    stazioni di ricarica siano ubicate presso aree private ad accesso
    pubblico;
  • f) corredati del titolo attestante la disponibilità del suolo
    pubblico, qualora le stazioni di ricarica siano installate su suolo
    pubblico;
  • g) rispettano il principio di DNSH;
  • h) rispettano il divieto di doppio finanziamento ai sensi
    dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241;
  • i) rispettano i requisiti tecnici individuati nell’allegato 1
    al Decreto.

Queste le spese ammissibili, al netto di IVA:

  • a) acquisto e messa in opera di stazioni di ricarica da
    almeno 90 kW di potenza nei centri urbani,
    175 kW
    per quelle sulle strade
    extraurbane
    , compresi gli impianti elettrici, le opere
    edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il
    monitoraggio. Il costo massimo ammesso è di 50mila euro per
    stazione di ricarica nei centri urbani e 81mila euro su strade
    extraurbane
    ;
  • b) costi per la connessione alla rete elettrica come
    identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal
    gestore di rete, nel limite massimo del 20% del costo totale
    ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di
    ricarica, nel caso di colonnine nei centri urbani e del 40% per
    quelle su strade extraurbane;
  • c) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e
    collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti
    autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale
    ammissibile per la fornitura e messa in opera della stazione di
    ricarica;

Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio:

  • a) i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di
    energia elettrica;
  • b) le spese relative all’acquisizione di terreni e altri beni
    immobili, nonché gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o
    personali di godimento, quali, a mero titolo esemplificativo,
    l’affitto, la locazione e la servitù;
  • c) le spese per consulenze di qualsiasi genere;
  • d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi
    genere.

Non possono essere assegnati fondi per ulteriori stazioni di
ricarica realizzate dal soggetto beneficiario che non rientrano in
quelle segnalate nella domanda.

Nella richiesta, i beneficiari devono indicare:

  • la riduzione percentuale del costo specifico massimo
    ammissibile, comunque non inferiore all’1,25% e non superiore al
    50%;
  • il numero di stazioni di ricarica che intendono realizzare,
    comunque non inferiore ai valori minimi indicati negli avvisi
    pubblici, con riferimento a ciascun ambito e lotto.

Selezione dei progetti ed erogazione dei contributi

Sulla base delle richieste pervenute, il GSE forma una
graduatoria utilizzando i criteri di selezione indicati nei
decreti, attribuendo al massimo di 100 punti. Gli aggiudicatari
dovranno garantire l’entrata in funzione delle stazioni di ricarica
entro i termini stabiliti negli avvisi pubblici del MASE.

I soggetti selezionati dovranno presentare la richiesta di
erogazione seguendo lo schema allegato al Decreto,
per spese interamente quietanziate entro il 31
dicembre 2025
.

Infine, la titolarità delle stazioni di ricarica a terzi potrà
essere ceduta, previa comunicazione al Ministero e al soggetto
gestore, solo dopo la loro realizzazione e messa in funzione.

 



 

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