Il bonus barriere architettoniche con la detrazione del 75% risulta essere ad oggi una conveniente opportunità per andare a ridurre i costi relativi ai lavori di adeguamento strutturale, in ambito edilizio. Ecco cosa è bene sapere per poter beneficiare di questa detrazione fiscale.
Barriere architettoniche: gli interventi ammessi
Malgrado abbiamo assistito ad una contrazione della detrazione fiscale prevista dall’”Art. 119-ter Decreto Rilancio” volta all’eliminazione delle barriere architettoniche in ambito edilizio, tale bonus istituzionale può essere considerato a tutti gli effetti una valida possibilità per andare a contrarre le spese di ristrutturazione, in ambito privato.
Il primo taglio ai fondi governativi messi a disposizione è stato avviato a fine 2024 con definizione a maggio di quest’anno. Dapprima è stato messo a punto il D.L n 212/2023, convertito poi senza apporre modifiche dalla “Legge n 17/2024“. In seconda battuta la detrazione fiscale è stata meglio definita attraverso il D.L. 39/2024 convertito con modifica della “Legge n 67 /2024“.
Pertanto con decorrenza dallo scorso 28 dicembre 2023, ecco che il bonus barriere architettoniche può vedere la propria applicazione in relazione alle spese relative alla realizzazione di interventi di edilizia finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche. Le spese sostenute dovranno essere state, in ogni caso, documentate e pagate attraverso bonifico parlante fino alla data del 31 dicembre 2025.
L’oggetto dei lavori dovrà comprendere:
- piattaforme elevatrici,
- scale,
- rampe,
- servoscala
- e ascensori.
Vengono tagliati fuori tutti gli interventi che includano le meglio indicate barriere orizzontali come: infissi, piatti doccia, porte e altro, mentre rimangono in essere le cosiddette barriere verticali.
Calcolo della detrazione
Ecco come viene calcolata la detrazione fiscale relativa al bonus barriere architettoniche, in relazione ad una spesa pari a :
- 30 mila euro sono da intendersi moltiplicati per le unità immobiliari che vanno a definire l’edificio quando questi sono composti da 8 o più unità.
- 40 mila euro si moltiplicano per il numero delle unità immobiliari che vanno a comporre l’edificio a sua volta composto da 2 a 8 singole unità immobiliari.
- 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per quelle unità immobiliari che risultino essere allocate di edifici plurifamiliari rimanendo tuttavia indipendenti avendo accessi autonomi verso l’esterno.
Requisiti e approvazione delle lavorazioni edilizie
Per poter fruire del bonus barriere architettoniche occorre essere in possesso di un’apposita asseverazione. Tale documentazione dovrà essere rilasciata da un tecnico qualificato come architetto, geometra o ingegnere. Questi dovrà andare a dimostrare che siano stati rispettati i requisiti meglio definiti attraverso il Decreto messo a punto dal Ministro dei Lavori Pubblici, in data 14 giugno 1989, n 236.
Inoltre resta inteso che nel caso in cui gli interventi di edilizia finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche abbiano per oggetto un edificio in condominio, in fase di delibera in sede di assemblea condominiale, sarà richiesta la maggioranza dei partecipanti, che vada a definire la quota di un terzo del valore millesimale dell’edificio stesso.
Tutto ciò è meglio specificato nel Libro III, Titolo VII del Codice Civile.
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