Le persone fisiche, nonché le società di persone ed enti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno 2024, devono versare la terza rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modelli Redditi Pf 2024, Redditi Sp 2024 e Irap 2024) con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50%, e del saldo dell’Iva relativa al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2024 – 30/6/2024, e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,50%.
Gli stessi contribuenti che hanno effettuato il primo pagamento il 31 luglio 2024, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 17, comma 2 del Dpr n. 435/2001, devono provvedere al versamento della seconda rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.
I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all’ articolo 27, comma 1, del Dl n. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’ articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , Dpr n. 917/1986, tenuti ad effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Redditi Pf 2024, Redditi Sp 2024 e Irap 2024),per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dall’articolo 37 del Dlgs n. 13/2024, devono provvedere al versamento della seconda rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
Questi i codici tributo da indicare:
- 4001 Irpef – saldo
- 4003 addizionale all’Irpef – acconto prima rata (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 – “tassa etica”)
- 4005 addizionale all’Irpef – saldo (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 – “tassa etica”)
- 4033 Irpef acconto – prima rata
- 1840 imposta sostitutiva su locazioni abitative (“cedolare secca”) – acconto prima rata
- 1842 imposta sostitutiva su locazioni abitative (“cedolare secca”) – saldo
- 3800 Irap – saldo
- 3812 Irap acconto – prima rata
- 3801 addizionale regionale all’Irpef
- 3843 addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – acconto
- 3844 addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – saldo
- 1683 contributo di solidarietà
- 1790 imposta sostitutiva sul regime forfetario – acconto prima rata
- 1792 imposta sostitutiva sul regime forfetario – saldo
- 1793 imposta sostitutiva per i “nuovi minimi” – acconto prima rata (art. 27, Dl n. 98/2011)
- 1795 imposta sostitutiva per i “nuovi minimi” – saldo
- 4040 imposta su redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati
- 4041 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
- 4044 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
- 4042 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – Società fiduciarie – saldo
- 4046 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – Società fiduciarie – acconto
- 4043 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
- 4047 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
- 4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
- 1100 imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
- 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
- 1668 interessi per pagamento dilazionato – imposte erariali
- 3805 interessi per pagamento dilazionato – tributi regionali
- 3857 interessi per pagamento dilazionato – tributi locali.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui