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Prossima scadenza: 31 ottobre per le
Scuole Medie Inferiori e Superiori e le Scuole Professionali

Con la riapertura delle scuole, vogliamo ricordare a tutte e a tutti che il nostro CCNL prevede il riconoscimento di un contributo per figlie e figli studenti, compresi i figli adottivi e i minori in affido, nonché per gli altri soggetti equiparati a carico del Dipendente in servizio e per prassi nel Gruppo UniCredit del Pensionato percettore di pensione/rendita da parte del Fondo Pensione di Gruppo (comprese le pensioni/rendite riferite ai fondi confluiti nello stesso). Per quanto riguarda gli esodati, gli stessi possono richiedere il contributo solo nel caso siano percettori di pensione/rendita del Fondo Pensione di Gruppo (comprese le pensioni/rendite riferite ai fondi confluiti nello stesso).

TIPOLOGIE DI STUDI E LIMITE DI ETÀ

Il contributo, che rappresenta una forma di sostegno al reddito per le famiglie, è rivolto agli studenti che frequentano regolarmente i seguenti corsi di studio:

• Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado e scuole Professionali, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali;

• Facoltà universitarie legalmente riconosciute e abilitate al rilascio di lauree valide a ogni effetto di legge.

Studenti di scuola Secondaria di Secondo Grado o Apprendisti Fino a 21 anni
Universitari (limitatamente agli anni del corso legale di laurea) Fino a 26 anni

Agli studenti inabili il contributo spetta senza limiti d’età.

CONDIZIONI E LIMITAZIONI ALLA CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo spetta a condizione che lo studente:

abbia superato l’anno scolastico (scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado e scuole Professionali) o se universitario abbia conseguito almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione d’esami dell’anno accademico di riferimento;

non possieda redditi superiori a un determinato limite mensile (limite che viene aggiornato ogni anno ed indicato nella dichiarazione in calce al modulo di domanda del contributo; di seguito riportiamo testualmente la dichiarazione presente quest’anno in People Focus: “Il/la sottoscritto/a dichiara di concorrere in via continuativa al mantenimento dello studente, che lo stesso non possiede redditi imponibili superiori a € 843,04 mensili e non beneficia di borse di studio o altre forme di concorso alle spese di studio (neppure tramite il mio coniuge)”.

non sia beneficiario di borse di studio e il dipendente o il coniuge (o altro genitore) non siano beneficiari di qualsiasi altra forma di concorso alle spese di studio (rientrano fra le forme di concorso i contributi concessi da Enti pubblici o privati alle rette di frequenza delle scuole private).

E che il dipendente o il pensionato percettore di rendita del Fondo Pensione:

concorra stabilmente al mantenimento del figlio o equiparato.

CONDIZIONI REDDITUALI DELLO STUDENTE

Cosa non concorre al calcolo del reddito in possesso dello studente:

• i redditi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’art. 3 del Testo Unico Imposte sui Redditi,
• le pensioni dirette e indirette per causa di guerra e terrorismo,
• le indennità di accompagnamento ex Legge 11/2/80 n. 18
• le pensioni ai ciechi civili,
• le indennità di invalidità e accompagnamento,
• i compensi ai componenti dei seggi elettorali.

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

DIPENDENTI IN SERVIZIO: La richiesta di contributo si effettua tramite l’apposito modulo Self-Service disponibile in People Focus al seguente percorso: People Focus > Self-service > I miei documenti > Immissione borsa di studio familiare.

Alcuni consigli pratici:

1. per abilitare l’inserimento è necessario premere il tasto LEGGI e poi NUOVO RECORD;

2. una volta inserita la richiesta e allegato il documento già scansionato attestante la promozione/raggiungimento dei 40 crediti, bisogna premere il tasto SALVA. La stessa verrà visualizzata in fondo alla maschera;

3. al termine dell’inserimento bisogna selezionare il record inserito e prendere il tasto INVIA RICHIESTA. L’operazione è conclusa solo quando assume lo stato RICHIESTA INVIATA;

4. al termine dell’operazione non va né stampato né inviato alcun modulo. Le richieste verranno lavorate e autorizzate in ordine di arrivo. Non sono ammesse autocertificazioni di qualsiasi tipologia o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

PENSIONATI PERCETTORI DI RENDITA DEL FONDO PENSIONE: la richiesta di contributo va inoltrata tramite l’apposito modulo scaricabile sul PC aziendale al seguente link: Modulo per la domanda figli studenti.pdf. Nel modulo predisposto dall’Azienda troverete l’importo del limite mensile di reddito dello studente non ancora aggiornato, ma è possibile, nel frattempo, correggere a mano (843,04 euro al posto di 726,11 euro).
Il contributo verrà corrisposto con la prima rata di pensione (rendita) utile.

Per i pensionati del Fondo Pensione ex-BdR va inviato a: Pension Funds Administration – ROMA, Largo Francesco Anzani, 3 – 00153 ROMA – (COD. Stabile 101783)

Per i pensionati del Fondo di Gruppo va inviato a: UNICREDIT SPA – Pension Funds Administration – MILANO Viale Liguria, 26 – 20143 MILANO – (COD. Stabile 72028)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Per le MEDIE INFERIORI e SUPERIORI e SCUOLE PROFESSIONALI, allegare certificato di promozione (anche in fotocopia) o fotocopia della pagella/certificato superamento esame di stato.

Per l’UNIVERSITÀ allegare:

✓ all’atto dell’iscrizione al 1° anno di corso: un certificato d’iscrizione e copia del libretto universitario;

✓ al completamento di ogni anno accademico: un certificato attestante l’acquisizione di almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione dell’anno accademico di riferimento.

La domanda di contributo per qualsiasi tipologia di scuola o corso di studi non verrà accettata se corredata da autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

SCADENZE E IMPORTI

In presenza del rispetto di tutte le condizioni sopra indicate e di regolare documentazione allegata alla domanda on-line, il contributo viene inserito in bollettino stipendio, con apposita causale, mediamente entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il contributo richiesto viene erogato solo per l’anno in corso, mentre i precedenti non sono riconosciuti.

I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO SONO:

• 31 ottobre per le Scuole Medie Inferiori e Superiori, scuole Professionali*;
• 31 dicembre per l’anticipo alle matricole universitarie;
• 31 marzo dell’anno successivo a quello accademico di riferimento per gli universitari in corso.

*IMPORTANTE: PER COLORO CHE CONSEGUONO IL DIPLOMA, AL TERMINE DEL 5° ANNO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO È PROROGATA A DICEMBRE.

ATTENZIONE: L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER FIGLI STUDENTI NON È AUTOMATICA. LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA NEI TERMINI PREVISTI O LA NON CONGRUITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE POSSONO DETERMINARE LA MANCATA EROGAZIONE.

Gli importi del contributo sono i seguenti:

Scuola media inferiore 74,89 €
Scuola media superiore/ scuola professionale 105,87 €
Università 216,91 €

Per gli studenti di scuola Media Superiore / Scuola Professionale e dell’Università che – per mancanza di corsi di studio del tipo prescelto nel luogo ove risiede la famiglia – frequentano corsi in località diversa da quella di residenza, il contributo è aumentato rispettivamente di € 51,65 ed € 77,47.

Agli studenti universitari iscritti al primo anno di corso viene corrisposto, entro il mese di dicembre dell’anno d’iscrizione, l’importo di € 116,20 a titolo di anticipo. Entro il mese di marzo del secondo anno solare successivo si provvede, dopo la presentazione del certificato attestante il conseguimento di almeno 40 crediti formativi per il primo anno accademico, al riconoscimento della differenza rispetto agli importi sopra indicati.

DURATA DEL CONTRIBUTO

Il contributo non può superare la seguente durata:

Studenti Scuola Secondaria Primo Grado 3 anni
Studenti Scuola Secondaria di Secondo Grado 5 anni
Studenti Universitari numero di anni di corso previsto dal piano di studi. Vale per i C.d.L. previsti sia nel vecchio che nel nuovo ordinamento.

I diplomi di laurea per le due tipologie di studi universitari sopra indicate possono essere rilasciati soltanto da istituzioni scolastiche legalmente riconosciute come Università. Per gli universitari il riconoscimento del contributo è ammesso per un solo corso di laurea.
Nell’ambito del nuovo ordinamento è possibile richiedere il contributo sia per il C.d.L. triennale che il C.d.L. magistrale/specialistica di durata biennale.

Il cambiamento del corso di studi non pregiudica il diritto al contributo se avviene fra scuole dello stesso grado (cambiamento di Facoltà, per studenti universitari; passaggio da Liceo a Istituto Tecnico o a scuola Professionale, per studenti Medie Superiori); resta fermo il limite massimo di durata sopra indicato. Non è previsto alcun contributo se il corso di studi viene svolto all’estero, non esistendo la possibilità di verificare le condizioni per il riconoscimento indicate dal CCNL e riportate nei seguenti paragrafi.

TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO

Il contributo per i figli studenti è esente da imposte e contributi previdenziali, in quanto corrisposto a tutto il personale con figli studenti presso le scuole indicate e supportato da documentazione attestante l’iscrizione e la frequenza agli studi.

CONTO WELFARE: RIMBORSO SPESE LIBRI SCOLASTICI E SPESE DI ISTRUZIONE

Per effettuare la richiesta di rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici e per le spese di istruzione, è necessario accedere alla sezione Welfare del portale aziendale. Occorre effettuare una richiesta per ogni familiare al seguente percorso: Welfare UniCredit > Accesso Dipendenti > Conto Welfare > Scuola e Istruzione.

oppure al seguente percorso: People Focus Italy > Self Service > Welfare/Benefit > Sito Welfare > Accesso Dipendenti > Conto Welfare > Scuola e Istruzione.

Cliccare poi sul seguente pulsante:

Settembre 2024

La Segreteria Fisac Cgil del Gruppo UniCredit



 

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