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Domande a partire dalle ore 12:00 del 26 novembre 2024

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto direttoriale 6 agosto 2024, ha approvato termini di apertura dello sportello per la concessione della misura agevolativa Marchi +2024 al fine di supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le misure agevolative:

  • Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
  • Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.

Soggetto gestore è Unioncamere che cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni del bando, anche per il tramite di Si.Camera S.c.r.l. sua struttura in house.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità:

  1. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa secondo quanto definito dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
  2. avere sede legale e operativa in Italia;
  3. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
  4. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  5. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
  6. non avere procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
  7. essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;
  8. per la Misura A:
  • aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;

nonché

  • aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;
  1. per la Misura B:
  • aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, almeno una delle seguenti attività:
    • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
    • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
    • il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

nonché

  • aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2023/2831, la misura agevolativa non si applica ad attività di produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura e di produzione primaria di prodotti agricoli.

I requisiti di cui alle lettere da b) a g) devono essere posseduti e mantenuti, a pena di esclusione, dal momento della presentazione della domanda sino a quello dell’erogazione dell’agevolazione.

Iniziative ammissibili

Per la Misura A, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di deposito e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni di seguito indicati:

  1. Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) e deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione;
  2. Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la compilazione della domanda di marchio dell’Unione europea ed alle conseguenti attività di deposito presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library;
  3. Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library;
  4. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all’assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati;
  5. Tasse di deposito presso EUIPO.

Per la Misura B, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di registrazione e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni di seguito indicati:

  1. Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO. Il servizio deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione;
  2. Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la compilazione della domanda di marchio internazionale ed alle conseguenti attività di deposito presso UIBM o EUIPO o presso OMPI (per le sole designazioni successive) e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centr o PATLIB – Patent Library;
  3. Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscr itto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library;
  4. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all’assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso OMPI e/o all’assistenza prestata di fronte agli uffici nazionali che hanno emesso il rilievo successivamente al deposito della domanda di registrazione presso OMPI. Il servizio deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati. L’agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di un’agevolazione già concessa a valere sul bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso, una nuova successiva domanda di partecipazione;
  5. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.

Ai fini dell’ammissibilità, tutte le spese (comprese le tasse di deposito/registrazione) devono:

  1. risultare da fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione, intestate all’impresa richiedente l’agevolazione;
  2. essere state sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione dall’impresa richiedente l’agevolazione che deve aver provveduto direttamente al relativo pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, carta di credito;
  3. riguardare attività e servizi effettuati direttamente dagli stessi soggetti che emettono le fatture di cui alla lettera a) che devono essere titolari di partita iva nonché in possesso dei requisiti previsti per ciascun servizio di cui al presente articolo. Non sarà ritenuta in nessun caso ammissibile la spesa fatturata da un soggetto diverso da quello che ha svolto le attività e i servizi;
  4. qualora le spese siano state effettuate da soggetti diversi dall’impresa richiedente l’agevolazione, dovranno risultare da questa rimborsate al soggetto che le ha effettuate – esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, carta di credito – prima della presentazione della domanda.

Contributi

Le risorse disponibili per l’attuazione del bando ammontano complessivamente a euro 2.000.000,00.

In attuazione del decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014) concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, è prevista, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c) del predetto decreto, come sistema di premialità per le imprese, una riserva di quota delle risorse finanziarie allocate pari al 5%.

Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni e nel rispetto degli importi massimi previsti – secondo il prospetto di cui al bando – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 6.000,00.

Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è elevata all’85% (articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162).

Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni e nel rispetto degli importi massimi previsti – il prospetto di cui al bando – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 9.000,00.

Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è elevata al 95% (articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162).

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. L 2023/2831 del 15 dicembre 2023), in base al quale l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un’impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell’arco di tre anni.

Ai fini dell’estensione e delle ricerche di anteriorità l’Unione europea è considerata come un singolo Paese.

Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° gennaio 2021 per uno stesso marchio è possibile effettuare designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni sono cumulabili fino all’importo massimo complessivo per marchio di euro 9.000,00.

Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° gennaio 2021 è possibile richiedere agevolazioni esclusivamente per le designazioni successive effettuate dopo il 1° gennaio 2021; in tal caso l’importo massimo delle agevolazioni per marchio è di euro 4.000,00.

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di massimo euro 25.000,00.

Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora nella misura B non si indichi l’Unione europea come Paese designato) nel rispetto degli importi massimi indicati per marchio e per impresa. Per lo stesso marchio è possibile presentare in un’unica domanda la richiesta di agevolazione sia per la Misura A sia per la Misura B.

Qualora un’impresa possa richiedere l’agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata una domanda per ciascuno di essi, pena l’inammissibilità della domanda stessa.

Ai fini del calcolo relativo al raggiungimento del valore complessivo di euro 25.000,00 per impresa, l’agevolazione erogata per un marchio con pluralità di imprese titolari verrà imputata pro-quota a ciascuna impresa contitolare, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice Proprietà Industriale) e degli articoli 1100 e ss. del codice civile in materia di comunione.

Per un marchio con pluralità di imprese titolari l’importo dell’agevolazione potrà essere concesso in misura corrispondente alle specifiche quote percentuali di contitolarità del marchio per il quale è richiesta l’agevolazione.

Le agevolazioni di cui al bando non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili o parte di esse, con altri aiuti di Stato, anche concessi ai sensi del regolamento de minimis, o con altre agevolazioni finanziate da risorse dell’Unione europea. (es. EUIPO – IDEAS POWERED FOR BUSINESS).

Tuttavia, nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono fruibili unitamente a tutte le misure generali, anche di carattere fiscale, che non siano aiuti di Stato e non siano soggette alle regole sul cumulo.

Procedure e termini

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate nel sito web www.marchipiu2024.it.

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 26 novembre 2024 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Per informazioni: https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-6-agosto-2024-bando-per-la-concessione-della-misura-agevolativa-marchi-2024.

FI 44 – 13.09.2024

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it



 

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