Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici (o unità immobiliari). È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici (o unità immobiliari) solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico e/o gas.
L’unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche, pena la non ammissibilità:
a) essere localizzata all’interno del territorio regionale;
b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l’art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
e) essere adibita a esercitare l’attività economica codice ATECO precedentemente riportato.
Le domande, ai fini dell’ammissibilità, devono prevedere un progetto che consegue una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore del 20% in riferimento alla singola area funzionale/processo produttivo/macchinario oggetto di intervento.
Il progetto deve comunque prevedere una riduzione dei consumi totali di energia primaria rispetto ai consumi totali di energia primaria ante intervento maggiore del 10% relativi allo stabilimento/sede operativa dell’impresa in riferimento a ciascun vettore energetico oggetto di intervento.
In particolare per le Grandi Imprese il sostegno nella forma di contributo capitale sarà finalizzato alla realizzazione di progetti di efficientamento energetico con performance energetiche più elevate che consegue una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore del 25% in riferimento alla singola area funzionale/processo produttivo/macchinario.
La riduzione dei consumi energetici di cui sopra deve essere calcolata tenendo conto di opportuni e comprovabili fattori di normalizzazione nel periodo preso a riferimento.
Sono ammissibili solo progetti che rispettano il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH), secondo quanto previsto dall’art.17 del Regolamento (UE) 2021/852 dall’articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060.
Sono ammissibili solo progetti sottoposti al processo di resa a prova di clima, relativamente alle verifiche sulla “neutralità climatica” e sulla “resilienza climatica”, inerente l’applicazione del principio relativo all’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture, in coerenza con quanto riportato all’art.73 c.2 lettera j del Regolamento UE 2021/1060 e secondo le indicazioni riportate negli orientamenti di cui alla Comunicazione 2021/C 373/01 della CE e negli indirizzi per la verifica climatica a cura del Dip.to per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (6 Ottobre 2023).
Il progetto, ai fini dell’ammissibilità, deve prevedere il superamento dei requisiti minimi stabiliti dalle Direttive comunitarie e dalle norme nazionali, laddove applicabili. In particolare il progetto, ai fini dell’ammissibilità, deve prevedere il superamento dei requisiti minimi valutati secondo gli indici di prestazione energetica (IPE) e confrontati con il relativi benchmark settoriali, laddove applicabili.
Le domande dovranno essere corredate obbligatoriamente da:
– Relazione tecnica di progetto;
– Diagnosi energetica conforme alle norme UNI CEI EN 16247 (in particolare UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-3) e alle linee guida UNI/TR 11824;
– Computo metrico estimativo e preventivi.
L’avvio dei lavori non deve essere precedente alla data di presentazione della domanda.
Non sono ammissibili progetti per cui, alla data di presentazione della domanda, non sia stata presentata, laddove previsto, almeno la richiesta per ottenere i titoli abilitativi, pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi di progetto.
Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di costo al netto di IVA, sostenute a partire dalla data di inizio progetto, convenzionale o anticipato, se direttamente pertinenti all’unità produttiva oggetto di intervento:
a) Spese per investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione del progetto;
b) Spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda;
c) Spese tecniche per studi e/o consulenze compreso la diagnosi energetica (ad esclusione di quella prevista dall’art.8 del D.Lgs.102/2014).
Le suddette spese tecniche sono ammesse in misura non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili e comunque di importo non superiore a 25.000,00 € purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi oggetto della domanda, come risultante in modo specifico ed univoco da idonea documentazione contrattuale inerente l’affidamento dei relativi incarichi.
L’importo totale delle spese ammissibili del progetto presentato deve essere non inferiore a 100.000,00 € e non superiore a 500.000,00 €.
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