Il decreto correttivo reca una serie di novelle alla disciplina sulla composizione negoziata della crisi. Tra le principali novità segnaliamo che anche l’impresa che versi soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, tale da renderne probabile la crisi o lo stato di insolvenza, può accedere alla composizione negoziata.
L’articolo 5, del D.lgs. recante “Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14” pubblicato sulla G.U. n.227 del 27 settembre 2024, cd. decreto correttivo alla crisi di impresa, modifica ancora una volta il Codice della Crisi di Impresa – CCII – introducendo novità in materia di composizione negoziata; vediamo di analizzare le novità più importanti.
Composizione negoziata della crisi di impresa: la normativa precedente
La procedura negoziata
La composizione negoziata della crisi è disciplinata dal Titolo II, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14 del 2019), come riscritto dal D.lgs. n. 83 del 2022, per inserirvi le disposizioni già in vigore a seguito degli interventi d’urgenza operati nel corso del 2021 (i decreti-legge n. 118/2021 e n. 152/2021).
Obiettivo della composizione negoziata è quello di superare la situazione di squilibrio dell’impresa prima che si arrivi all’insolvenza.
Si tratta di una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, e prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca l’imprenditore a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate.
L’esperto, nominato da una apposita commissione, è una figura professionale dotata di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d’impresa, incaricata di valutare le ipotesi di risanamento, individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata e redigere, al termine dell’incarico, una relazione che viene inserita nella piattaforma unica nazionale e comunicata all’imprenditore.
Nel corso della procedura è prevista l’applicazione di agevolazioni fiscali e di misure protettive a favore dell’imprenditore per limitare le possibilità di azione nei suoi confronti da parte dei creditori e precludere il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza.
Una specifica disciplina è dettata per l’applicazione del nuovo istituto ai gruppi di imprese, al fine di consentire che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria, e alle imprese di minori dimensioni.
Nel caso in cui l’esperto attesti che le trattative per la composizione negoziata della crisi si siano svolte secondo correttezza e buona fede, ma non hanno avuto esito positivo, l’imprenditore può accedere all’istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
È, inoltre, disciplinato un sistema di segnalazioni per favorire una precoce emersione dello stato di crisi, che vede il coinvolgimento non soltanto gli organi di controllo societari, ma anche i c.d. creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS, INAIL), nonché banche e intermediari finanziari.
Tabella riassuntiva principali novità di modifica al CCII |
Procedura negoziata anche per le imprese in “condizioni” di squilibrio |
L’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto correttivo, propone una novella all’articolo 12, comma 1, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza al fine di chiarire che può accedere alla composizione negoziata anche l’impresa che versi soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, tale da renderne probabile la crisi o lo stato di insolvenza.
La lettera b), del comma 1 dell’articolo 5 del decreto correttivo modificando il comma 3, del medesimo articolo 12, prevede che, nell’ambito della composizione negoziata, in caso di richiesta delle misure protettive e cautelari (art. 19 del codice) o di richiesta al tribunale a c |
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