Il bonus mobili resta al 50% con limite di spesa a 5mila euro anche nel 2025.
A sorpresa il disegno di legge di Bilancio 2025, ora all’esame della Camera, prevede la proroga per un altro anno della detrazione dedicata all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. L’unico sgravio che – nelle previsioni della Manovra – viene mantenuto con le stesse aliquote del 2024, senza subire tagli.
Dunque, per tutto il 2025, applicando l’incentivo fiscale si potrà totalizzare al massimo un beneficio pari a 2.500 euro (50% del tetto di 5mila euro). La detrazione non cambia né nelle aliquote né nella sostanza: continua ad essere applicata all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla “A” per i forni, alla “E” per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, e alla “F” per i frigoriferi e i congelatori.
L’agevolazione resta legata ai lavori che beneficiano del bonus al 50% per le ristrutturazioni edilizie (elencati all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi) e di conseguenza anche a quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico, compresi gli interventi antisismici agevolati tramite superbonus (per approfondire si veda la circolare 17/E del 2023, pagine 91 e 92).
Sulla possibilità di usufruire del bonus mobili in tandem con i lavori antisismici beneficianti del superbonus, c’è però da fare una precisazione: per il superbonus al 65% si abbatterà un’ulteriore scure se le previsioni del Ddl di Bilancio saranno mantenute con la conversione in legge.
Il Ddl, infatti, prevede che la detrazione al 65% a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari e degli enti del terzo settore, non venga più riconosciuta per i nuovi interventi avviati successivamente alla data del 15 ottobre 2024. Pertanto, la detrazione al 65% spetterà , per l’anno 2025, per i soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024.
La detrazione arredi, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta – come si diceva – nella misura del 50% delle spese sostenute per il relativo acquisto ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5mila euro per il 2025.
Per beneficiare dello sgravio, vi è un’altra condizione da rispettare: la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000).Â
Per beneficiare dello sgravio, sia i mobili che gli elettrodomestici devono essere nuovi. Rientrano tra i mobili soggetti alla detrazione, ad esempio: i letti, gli armadi, le cassettiere, le librerie, le scrivanie, i tavoli, le sedie, i comodini, i divani, le poltrone, le credenze, i materassi e gli apparecchi di illuminazione. È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi e di altri complementi di arredo.
Rientrano nei grandi elettrodomestici agevolabili, per esempio: i frigoriferi, i congelatori, le lavatrici, le lavasciuga e le asciugatrici, le lavastoviglie, gli apparecchi per la cottura, le stufe elettriche, i forni a microonde, le piastre riscaldanti elettriche, gli apparecchi elettrici di riscaldamento, i radiatori elettrici, i ventilatori elettrici, gli apparecchi per il condizionamento. Rientrano nell’agevolazione anche gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.
«La detrazione – precisa l’Agenzia delle Entrate – spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente».
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