[…oltre che ai tributi]
Quello enunciato nel titolo è un principio nuovo in materia tributaria e si rinviene nell’ordinanza della Cassazione n. 23341 del 29 agosto u.s..
Dunque, per gli Ermellini – che si discostano pertanto dalla loro precedente giurisprudenza – i soci sono obbligati a rispondere delle sanzioni tributarie della società anche dopo la sua estinzione ed eventuale sua cancellazione dal registro delle imprese [la quale a sua volta postula, almeno in linea generale, proprio l’estinzione della società].
Nella pronuncia si evidenzia infatti che la cancellazione dal registro delle imprese configura “un fenomeno successorio connotato da caratteristiche sui generis connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali”, quel che comporta fatalmente – questa la conclusione della Cassazione – che i soci debbano rispondere anche per le sanzioni tributarie, oltre che per i tributi, anche se, attenzione, solo nei limiti di quanto [eventualmente] riscosso in sede di liquidazione.
Se quindi la società viene cannibalizzata da soci senza scrupoli – e non è certo un fenomeno propriamente infrequente -cosicché non c’è un benché minimo residuo attivo da ripartire, i soci non saranno chiamati a rispondere di nessuna obbligazione sociale, e neppure pertanto dei tributi e delle relative sanzioni.
Certo, può darsi che questo sia un arresto della Cassazione da ritenersi definitivo, ma indubbiamente non possiamo escludere che la Suprema Corte possa in prosieguo pronunciarsi diversamente, come pure è lecito credere che la dottrina possa pensarla anch’essa in termini differenti.
Il che potrebbe magari apparire tanto più vero ove si tenesse conto che gli eredi – come del resto è noto – non rispondono delle sanzioni per i debiti tributari del de cuius, e allora forse qui stiamo discutendo di una vicenda, quella riguardante i rapporti tra la società estinta/cancellata e i suoi soci, non molto dissimile dal rapporto de cuius/eredi.
Staremo comunque a vedere.
(matteo lucidi)
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