In tema di sovraindebitamento, l’omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti non può essere rifiutata in assenza di colpa grave, dolo o frode del debitore, e l’OCC ha diritto ad acconti sul compenso finale se ciò è previsto dalla normativa e autorizzato dal giudice.
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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli si distingue per la precisione nell’applicazione dei principi stabiliti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), modificati dal Correttivo Ter. In questo caso, la normativa è stata applicata con attenzione ai requisiti di meritevolezza e di assenza di colpa grave, malafede o frode da parte dei debitori, condizioni necessarie per accedere al piano di ristrutturazione dei debiti. Il giudice ha verificato che i coniugi non abbiano intenzionalmente aggravato la propria situazione debitoria e ha escluso comportamenti fraudolenti, come richiesto dall’art. 69 CCII. Si tratta di una ridefinizione della meritevolezza, focalizzata su criteri oggettivi e sull’assenza di colpa grave, allineando la decisione alla nuova ratio normativa, volta a promuovere un accesso ampio alle procedure di sovraindebitamento.
Meritevolezza e colpa grave.
Il concetto di meritevolezza non è più legato alla “assenza di colpa”, ma alla mancanza di dolo, frode o colpa grave, innovazione che il giudice ha applicato evidenziando l’assenza di dolo e di frode. Questa valutazione rappresenta un orientamento inclusivo, mirato a facilitare il recupero del debitore nella legalità e nella sostenibilità economica.
Giudizio di fattibilità.
Il giudizio di fattibilità ha considerato la ragionevolezza del piano proposto, anche alla luce delle difficoltà economiche personali dei debitori. La proposta di soddisfare il credito privilegiato al 100% e quello chirografario al 30% è stata accettata come l’alternativa migliore per i creditori rispetto a una procedura liquidatoria, rispettando così i principi di convenienza e ragionevolezza del piano.
Compensi all’OCC.
Il compenso dell’OCC è stato gestito secondo le disposizioni dell’art. 71 CCII e del D.M. 202/2014, consentendo la corresponsione di un acconto al momento dell’omologazione. Il provvedimento autorizza un pagamento del 50% come acconto, rateizzando il resto, in linea con la normativa che permette acconti in caso di omologazione senza gravare il debitore con eccessivi anticipi.
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