Per attuare la delega fiscale, viene introdotto, nel TUIR, il nuovo art. 16-ter, rubricato “Riordino delle detrazioni” (attualmente previsto dall’art. 2 c. 9 DDL Bilancio 2025), laddove si stabilisce che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base di seguito evidenziato, in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente, per il coefficiente indicato nel c. 3, tenendo conto del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’art. 12 c. 2 TUIR.
Quest’ultimo articolo dispone che, le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che, le persone alle quali si riferiscono, possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.
L’importo base e il coefficiente
L’ importo base è pari a:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Il citato c. 3 del nuovo articolo, prevede che il coefficiente da utilizzare dai soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, per usufruire della detrazione dall’imposta lorda per oneri e spese, è così determinato:
- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dal suddetto art. 12 c. 2 TUIR;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, che si trova nelle condizioni previste dal menzionato art. 12 c. 2 TUIR;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dal segnalato art. 12 c. 2 TUIR;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dal summenzionato art. 12 c. 2 TUIR o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 L. 104/92, che si trovi nelle condizioni previste dallo stesso art. 12 c. 2.
Ne consegue che, come chiarito nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro, il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:
- 14.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 L. 104/92);
- 11.900 euro qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico;
- 9.800 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 7.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.
Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore 100.000 euro, il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:
- 8.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 L. 104/92);
- 6.800 euro qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico;
- 5.600 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 4.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.
Esclusioni
Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, quelle sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15 c. 1 lett. c) TUIR.
Si ricorda che sono detraibili, le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Sono inoltre detraibili le spese per l’acquisizione di strumenti necessari a favorire la mobilità delle persone con disabilità.
Nel nuovo articolo in esame, al c. 5, viene disposto che, ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, per le spese detraibili ai sensi degli articoli:
- art. 15 c. 1 lett. c) decimo periodo TUIR concernente il riparto in più annualità delle spese per l’acquisto di strumenti necessari a favorire la mobilità delle persone con disabilità,
- 16-bis TUIR (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici),
ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Sono comunque esclusi dal predetto computo, gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024:
- ai sensi dell’art. 15 c. 1 lett. a) TUIR, ossia gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- ai sensi ai sensi dell’art. 15 c. 1 lett. b) TUIR, ossia gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;
- ai sensi dell’art. 15 c. 1-ter TUIR, ossia un importo pari al 19% dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Sono inoltre escluse, ai fini del computo, le rate delle spese detraibili ai sensi degli artt. 15 c. 1 lett. c) decimo periodo, e 16-bis TUIR, ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Giova segnalare, infine, che, il reddito complessivo, è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 c. 3-bis TUIR.
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