Le associazioni finanziano la loro attività di interesse generale grazie a entrate di natura diversa e varia. Tra queste, le più ricorrenti sono ad esempio le quote associative, le erogazioni liberali, i contributi concessi da enti pubblici o privati, i corrispettivi specifici. È possibile chiarire sin d’ora che le quote associative delle associazioni continueranno a beneficiare dell’esclusione Iva, per cui, per chi vive solo di quote associative, non cambierà nulla. Le novità Iva maggiormente impattanti riguardano principalmente il trattamento Iva dei corrispettivi specifici, peraltro riferibili alle associazioni di promozione sociale (APS) e alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), che sono definibili come quei corrispettivi che il socio o l’associato eroga all’ente a fronte della fruizione di una specifica attività in conformità alle finalità istituzionali.
Ad esempio, un’APS che ha come oggetto la promozione della cultura artistica e che propone ai propri associati un corso di arte figurativa a pagamento. Il corrispettivo per la partecipazione a quel corso, erogato dal socio, è un corrispettivo specifico, che in base alle regole attuali, è escluso da Iva.
In questo momento le norme Iva attuali consentono all’APS di escludere i proventi del corso di arte, dall’area impositiva Iva. Insomma, sono operazioni fuori campo Iva. Per cui oggi, non serve la partita Iva.
L’apertura di un procedimento di infrazione dell’Unione Europea (n. 2008/2010) su questo tema ha spinto il legislatore, con il D.L. 146/2021 (L. 215/2021), a “spostare” alcune operazioni attualmente considerate fuori campo Iva, dall’art. 4 all’art. 10 D.P.R. 633/1972. Ciò significa che tali operazioni non saranno più fuori campo, ma saranno considerate esenti. Tra esse, vi sono anche:
– “le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto (…);
– le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica (…)”.
Tale variazione non è però un mero tecnicismo, ma porta con sé probabili futuri obblighi per le associazioni che annoverano i corrispettivi specifici tra i loro introiti, non ultimo, l’apertura della partita Iva, giacché è appena il caso di ricordare che un’operazione fuori campo Iva, o esclusa, difetta di uno dei requisiti fondamentali per l’applicazione dell’imposta (oggettivo, soggettivo, territoriale), mentre un’operazione esente ha tutti i requisiti, ma l’imposta è disapplicata per legge in forza dell’art. 10 D.P.R. 633/1972.
Sotto l’aspetto dell’entrata in vigore, la L. 23.02.2024, n. 18 (conversione del D.L. 30.12.2023, n. 215) ha rinviato l’applicazione dell’esenzione Iva su tali operazioni al 1.01.2025.
In sintesi, le novità riguardano quasi esclusivamente:
– le associazioni di promozione sociale che, oltre a incassare le quote associative ed altre entrate istituzionali, incassano corrispettivi specifici dai soci, e che ad oggi sono sprovviste di partita Iva;
– le associazioni sportive dilettantistiche che effettuano prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, e che a oggi sono sprovviste di partita Iva.
Un’organizzazione di volontariato (ODV) che vive solamente di donazioni e quote associative, continuerà ad essere esclusa dall’obbligo di partita Iva, poiché non percepisce corrispettivi specifici. È quindi errato asserire che la partita Iva è obbligatoria per tutte le associazioni.
Sotto l’aspetto degli adempimenti Iva, appare chiaro che per coloro che si troveranno costretti ad aprire la partita Iva per la presenza di corrispettivi specifici in esenzione a partire dal 2025, sarà possibile optare per la dispensa per operazioni esenti, il che renderà di fatto la partita Iva priva di significativi adempimenti connessi.
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