La deducibilità dell’assicurazione sulla vita è consentita dall’Agenzia delle Entrate solo se l’importo è soggetto a tassazione, ossia se le tasse sono effettivamente pagate su di esso. Se le polizze assicurative non sono considerate nel reddito complessivo, la possibilità di dedurle non sarebbe permessa.
In una richiesta di interpello numero 218 del 6 novembre 2024, un imprenditore interroga se i suoi impiegati possano beneficiare della detrazione Irpef del 19% sulle quote versate da lui come sostituto d’imposta relative ai premi assicurativi.
Detrazione per assicurazione sulla vita: in quali casi è possibile detrarre il premio al 19%?
La detrazione per l’assicurazione sulla vita è possibile solo se la parte del premio è soggetta al pagamento delle tasse. Se ciò non si verifica (ovvero se il premio non contribuisce alla formazione del reddito individuale), allora non si applica la detraibilità del 19%.
Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate si delineano le tipologie di premi che contribuiscono alla formazione del reddito, includendo: le polizze sanitarie, quelle di vita e per infortuni non professionali. Sono invece esclusi i premi relativi alle assicurazioni per infortuni professionali.
L’ente chiarisce anche la deducibilità dei premi assicurativi legati a una polizza vita collettiva, un’opzione frequentemente adottata dai lavoratori dipendenti. Tali polizze possono essere sottoscritte da enti fiscali, aziende di vario tipo o associazioni sindacali.
Un costo – precisa la circolare – può essere dedotto solo se ricade sul carico fiscale del contribuente. Nel caso in cui i premi siano pagati dal datore di lavoro, il dipendente può comunque fruire della detrazione prevista dall’articolo 15 del Tuir, relativamente all’importo economico tassato.
Ulteriori dettagli sono forniti nella risoluzione numero 391/E del 2007, che stabilisce che i lavoratori possono beneficiare della detrazione fiscale proporzionata agli importi che contribuiscono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Quindi, se i premi assicurativi non contribuiscono alla formazione del reddito totale, non sarà possibile beneficiare della detrazione fiscale.
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