E’ stato pubblicato già il 19 luglio 2024 nel sito del ministero del Lavoro, il decreto del ministero del lavoro di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, che conferma nella misura dell’11,50%, anche per l’anno 2024, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili .
La conferma della misura della riduzione si basa sulle rilevazioni INPS sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione 2023 , secondo le quali l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva.
Ieri 11 novembre 2024 è stata pubblicata la circolare INPS 93 2024 con le istruzioni e il modello di autodichiarazione aggiornati per l’applicazione relativa al 2024 , per la quale il termine per le domande è fissato al 15 FEBBRAIO 2025
Riduzione contributiva edilizia: requisiti e condizioni
Si ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:
- nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e
- nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305,
- nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse :
- le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed
- altri lavori simili,
contraddistinti dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quell pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore la settimana.
Non spetta:
- per i lavoratori a tempo parziale, e
- per quelli a cui si applicano agevolazioni ad altro titolo.
In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d’orario.
ATTENZIONE : Non è piu applicabile invece ai premi assicurativi Inail.
Si ricorda infine che il beneficio, come sempre in materia di sgravi contributivi, è applicabile solo in presenza di:
- regolarità contributiva attestata dal Durc,
- rispetto delle ulteriori norme e degli accordi e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- assenza di o condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
Riduzione edilizia 2023: come fare domanda
Le domande di applicazione della riduzione contributiva devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale sul sito www.inps.it – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione” fino a 15 febbraio 2025
In caso di definizione delle istanze con esito positivo, viene attribuito il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025. L’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
INPS sottolinea che i sistemi informativi centrali verificano la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione, non consentendo la fruizione effettiva del beneficio ai datori di lavoro che non siano in possesso dei requisiti . Se fosse accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro le Strutture territorialmente competenti, avviseranno l’Autorità giudiziaria, e procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.
In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2024 a dicembre 2024.
Riduzione edilizia: esposizione in Uniemens
I datori di lavoro autorizzati possono esporre lo sgravio nel flusso Uniemens :
- a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2024,
- fino al mese di competenza gennaio 2025.
con il codice causale “L206” nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>. - Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2024 deve essere utilizzato il codice causale “L207”, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavorodeve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile (Allegato n. 2); la Struttura territorialmente competente attribuisce il codice di autorizzazione “7N” all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro quindi devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile vanno inseriti gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; escudendo settimane, giorni retribuiti e calendario giornaliero. Deve essere, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.
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