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Polizza assicurativa per rischi catastrofali obbligatoria, decreto attuativo: quali imprese, tipi di calamità, indennizzi, sanzioni | Articoli #finsubito prestito immediato – richiedi informazioni –


Entro il 31 dicembre 2024, tutte le imprese sul territorio dovranno stipulare una polizza di assicurazione per calamità naturali: il decreto attuativo enuncia il perimetro di applicazione, quali eventi bisogna assicurare, le regole sugli indennizzi, le sanzioni in caso di inadempienza.

Dal 1° gennaio 2025, tutte le imprese dovranno stipulare una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali: è disponibile, in allegato, la bozza del decreto interministeriale attuativo con le regole operative, che ora passerà al vaglio del Consiglio di Stato e poi sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La scadenza è imminente: il decreto stabilisce infatti che le imprese soggette all’obbligo di assicurazione devono stipulare le polizze catastrofali entro il 31 dicembre 2024. Questa scadenza è prevista per tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, con l’eccezione delle imprese agricole.

 

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Obbligo assicurativo per i rischi catastrofali: le coordinate del decreto

L’obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101 e ss. della legge 213/2023), entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.

Lo schema di decreto definisce:

  • le imprese soggette all’obbligo assicurativo;
  • l’oggetto della copertura assicurativa;
  • le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).

 

Quali imprese?

L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale in Italia, così come le imprese straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano.

Quindi, tutte le imprese con sede legale in Italia o stabile organizzazione sul territorio devono stipulare polizze per proteggere i propri beni immobiliari, fabbricati e attrezzature da calamità naturali come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

 

Esclusioni ed esenzioni

Le imprese agricole, definite dall’articolo 2135 del Codice Civile, non sono obbligate a stipulare polizze catastrofali per i loro beni.

Sono inoltre esclusi dalla copertura gli immobili con abusi edilizi, danni causati da conflitti, terrorismo, sostanze pericolose, e rischi di contaminazione.

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Gli eventi catastrofali da assicurare

Le polizze catastrofali devono coprire i danni ai beni delle imprese causati da specifici eventi naturali considerati “catastrofali”. Gli eventi che devono essere inclusi nella copertura assicurativa sono:

  1. sismi (terremoti): sommovimenti bruschi e repentini della crosta terrestre causati da fenomeni endogeni, rilevati dalla Rete sismica nazionale;
  2. alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscite d’acqua che superano le normali sponde di corsi d’acqua, laghi o bacini, sia naturali che artificiali, causate da eventi atmosferici. Rientrano in questa categoria anche le alluvioni con mobilitazione di sedimenti;
  3. frane: movimenti o scivolamenti di masse di terra o roccia lungo un pendio, causati principalmente dalla gravità, anche senza infiltrazione d’acqua.

Questi eventi rappresentano i principali rischi naturali che le imprese sono tenute a coprire con le polizze assicurative, secondo quanto stabilito dal decreto.

 

Obbligo di assicurazione per calamità naturali: dettagli, adempimenti e sanzioni previste

Entro il 31 dicembre 2024 tutte le imprese sul territorio dovranno stipulare una polizza di assicurazione – valida dal 2025 – per calamità naturali: le specifiche del decreto attuativo con le sanzioni previste per mancato adempimento.

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Corresponsione del 30% del danno

Il decreto interministeriale da attuazione a quanto previsto dal disegno di legge ‘Ricostruzione’, attualmente in discussione in Parlamento, che introduce l’obbligo per le compagnie assicurative di erogare un anticipo pari al 30% del danno in caso di sinistri derivanti da eventi catastrofali.

Tale misura è pensata per offrire maggiore certezza nella liquidazione dei danni, consentendo alle imprese assicurate di accedere tempestivamente a risorse essenziali per una rapida ripresa delle proprie attività.

 

Determinazione dei premi

I premi sono calcolati in base al rischio, considerando fattori come la vulnerabilità e la posizione geografica dei beni assicurati, oltre a misure preventive adottate dalle aziende.

Gli importi vengono aggiornati periodicamente per rispecchiare cambiamenti nei rischi e nelle conoscenze scientifiche.

Il ruolo di SACE SPA

SACE S.p.A. offre una riassicurazione per coprire fino al 50% degli indennizzi dovuti dagli assicuratori in caso di sinistri, con un massimo di 5 miliardi di euro annui per il 2024 e potenzialmente oltre per gli anni successivi.

Massimali e limiti di indennizzo

Il decreto stabilisce regole precise per gli indennizzi alle imprese assicurate in caso di eventi catastrofali, delineando modalità, limiti e condizioni di copertura.

Nello specifico:

  • per polizze fino a 1 milione di euro di somma assicurata, l’indennizzo corrisponde all’intero importo assicurato;
  • per somme assicurate tra 1 e 30 milioni di euro, l’indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata;
  • per polizze superiori ai 30 milioni di euro, i massimali di indennizzo possono essere definiti liberamente tra le parti.

Gli indennizzi sono calcolati in base al valore di ricostruzione dei fabbricati danneggiati o al costo di rimpiazzo di impianti e attrezzature.

Per quel che riguarda i terreni danneggiati, l’indennizzo copre il costo di ripristino, calcolato per riportare il terreno alla sua condizione pre-catastrofica.

È previsto inoltre uno scoperto a carico dell’impresa assicurata, pari al massimo al 15% del danno per somme assicurate fino a 30 milioni di euro. Oltre tale importo, le condizioni sono negoziabili tra le parti.

Le polizze possono includere anche franchigie, stabilite in valore assoluto o percentuale, che riducono l’indennizzo complessivo in caso di sinistro.

La copertura si applica con modalità “a primo rischio assoluto”, per cui l’assicuratore è tenuto a indennizzare il danno fino al limite della somma assicurata, anche se inferiore al valore effettivo dei beni.

 

Sanzioni per chi non stipula la polizza

Il decreto stabilisce che le imprese che non rispettano l’obbligo di stipulare le polizze catastrofali entro la scadenza prevista (31 dicembre 2024) sono soggette a sanzioni. Le violazioni comportano:

  • sanzioni amministrative: le imprese inadempienti possono essere multate con sanzioni amministrative commisurate alla gravità dell’infrazione e al valore degli asset non assicurati;
  • esclusione da benefici pubblici: le imprese non in regola con l’obbligo assicurativo possono perdere l’accesso a incentivi, agevolazioni fiscali e contributi pubblici destinati alla ricostruzione e alla ripresa in caso di calamità;
  • obbligo di regolarizzazione: in caso di accertata inadempienza, le imprese hanno un periodo entro cui regolarizzare la propria posizione.

IL DECRETO (BOZZA) CON LE REGOLE SULLE POLIZZE CATASTROFALI, NON ANCORA IN VIGORE, E’ SCARICABILE IN ALLEGATO.



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