Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Trattamento accessorio e limite 2016
Pur nell’ambito di una pronuncia di inammissibilità, la Corte ha confermato l’assunto posto a fondamento del quesito, affermando che la rideterminazione del fondo salario accessorio – nel caso di prima istituzione della dirigenza e dunque in mancanza di un parametro storico di riferimento – debba avvenire in via figurativa, facendo riferimento a un parametro alternativo, purché questo sia congruamente motivato e ispirato alla ratio legis. A tal proposito, può risultare di ausilio evidenziare in questa sede che la ratio legis perseguita dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, in combinato disposto con l’articolo 33 del Dl 34/2019, è quella di mantenere invariato il valore medio pro capite di attingibilità del dipendente al fondo medesimo. In tal senso, questa Sezione ritiene di indicare nuovamente che «gli enti locali possono procedere in autonomia (…) per determinare la misura del salario accessorio, purché siano tenuti in considerazione i limiti di legge».
Sezione regionale di controllo della Toscana – Parere n 260/2024
Incentivi tecnici e regime transitorio
Il contratto di concessione nato in vigenza del Dlgs 50/2016, pur sviluppando le fasi dell’aggiudicazione ed esecutiva con il nuovo codice dei contratti pubblici, resta assoggettato, per quanto concerne l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, alla disciplina e ai limiti del precedente codice. In merito a quest’ultimo profilo la sezione delle autonomie, in tema di concessioni, ha osservato come «una prima lettura di quest’ultima disposizione non può indurre invero a ritenere che anche l’articolo 113 sia applicabile ai contratti di concessione», dovendosi piuttosto osservare che «il citato articolo 113 è calibrato inequivocabilmente sulla tipologia dei contratti di appalto».
Sezione regionale di controllo della Sicilia – Parere n. 70/2024
Polizza assicurativa e codice dei contratti
Sussiste, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, 5 e 7 lettera c), del Dlgs 36/2023, l’obbligo per l’ente di stipulare polizze assicurative, in funzione incentivante e nei limiti previsti dal comma 5 (quota 20%), a beneficio dei dipendenti che svolgano le funzioni previste nell’allegato I.10 del citato decreto legislativo (Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure), per le ipotesi di responsabilità professionale. Il Collegio non può che prendere atto del carattere eccezionale di qualsiasi previsione normativa che trasli il rischio degli effetti risarcitori del danno extracontrattuale a carico della compagnia assicurativa.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna – Parere n. 108/2024
Valorizzazione del patrimonio immobiliare
La Sezione ha rammentato l’importanza di una costante e puntuale valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente in osservanza di quanto previsto dall’articolo 58 del Dl 112/2008. La giurisprudenza contabile ha osservato che «la migliore utilizzazione delle risorse richiede che anche il patrimonio dell’ente vada gestito e reso economicamente efficiente. Un passaggio essenziale per una migliore gestione del patrimonio è quello della ricognizione completa di tutti gli immobili di proprietà dell’ente, nella loro natura oggettiva, per le loro funzioni, per lo stato manutentivo, poiché da una visione complessiva si può partire con una programmazione per il migliore utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico. Evidentemente, quindi, le attività di inventario e di valutazione sono propedeutiche alle politiche di valorizzazione di tali beni patrimoniali, che l’ente deve attuare nel perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità».
Sezione regionale di controllo della Sardegna – Deliberazione n. 179/2024
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