Con circolare n. 22/E/2024 l’Agenzia delle Entrate, nella giornata del 19.11.2024, fornisce indicazioni sulle ultime recenti novità che hanno interessato la platea dei lavoratori dipendenti beneficiari dell’indennità, ad oggi notevolmente allargata.
In base alle attuali previsioni normative, il diritto al beneficio sussiste nell’ipotesi in cui siano presenti, congiuntamente, un reddito complessivo (in capo al lavoratore e non all’intero nucleo) non superiore a 28.000 euro, almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico e l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (di cui all’art. 49 D.P.R. 917/1986), con esclusione delle “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”, percepiti dal lavoratore, che deve essere superiore alla detrazione spettante, in proporzione al periodo di lavoro nell’anno, per tali redditi ai sensi dell’art. 13, c. 1 del Tuir.
La nuova disposizione ha stabilito, tuttavia, che l’indennità non spetta qualora il lavoratore dipendente, avente i requisiti per accedere al bonus, sia coniugato, non legalmente ed effettivamente separato, ovvero convivente ai sensi della L. 76/2016, con altro soggetto lavoratore dipendente, ove quest’ultimo sia beneficiario del bonus (art. 2-bis, c. 2-bis del decreto Omnibus).
A tal proposito, la circolare in commento ha previsto alcuni esempi pratici, che si basano sull’ipotesi di due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi (ai sensi dell’art. 1, cc. 36 e 37 L. 76/2016).
Esempio n. 1 – Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.
Esempio n. 2 – La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata L. 76/2016).
Esempio n. 3 – La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma), per effetto della limitazione prevista dal c. 2-bis.
Esempio n. 4 – La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico con la sig.ra Bianchi e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest’ultima non è beneficiaria del bonus).
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