Non trova pace l’attività di Noleggio con Conducente; dopo la parziale liberalizzazione dell’attività operata dal Decreto Monti 13 Agosto 2011 n. 138, le modifiche apportate alla normativa, parzialmente abrogate dalla Corte Costituzionale ed infine il tanto atteso sblocco del rilascio delle autorizzazioni operato prima dal TAR Lazio e dopo dalla Corte Costituzionale, è giunta pochi giorni or sono una sentenza della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione Civile sez. II 21/10/2024 n. 27218) destinata a rinvigorire, se mai ce ne fosse stato bisogno, lo scontro fra la categoria dei TAXI e quella degli NCC.
Il tutto ebbe origine da un intervento della Polizia Municipale del Comune di Siena che aveva contestato ad una Agenzia di Viaggio l’uso di un veicolo privato per il trasporto dei propri clienti, ravvisando in tale fattispecie violazione agli articolo 64 e 118 del codice della strada, per aver adibito il veicolo ad attività di noleggio con conducente senza averne titolo.
Al ricorso dell’Agenzia di Viaggio il giudice rigettava l’opposizione e confermava i verbali impugnati, ritenendo che la condotta sanzionata non rientrava tra le attività tipiche dell’agenzia di viaggio ed era soggetta alla disciplina del settore dei trasporti esercitata nel mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla legge.
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice dell’appello, nella resistenza del Comune di Siena, con sentenza n. 10 del 2021, rigettava l’impugnazione e, per l’effetto, confermava la decisione del giudice di prime cure, “evidenziando che non era possibile l’utilizzo di un’autovettura adibita ad uso privato da parte di un’agenzia di viaggi per il trasporto di persone durante un’escursione turistica, anche nell’ambito di un pacchetto turistico tutto compreso”.
Avverso tale sentenza la società titolare dell’Agenzia di Viaggio proponeva appello e la Suprema Corte riteneva fondato l’appello proposto indicando che l’articolo 33 comma 1 lettera a) del D.lgs 79/2010, uno dei pochi articoli non abrogati dalla sentenza della Corte Costituzionale 80/2012, indica la possibilità di svolgere il trasporto di persone, mentre il punto 4 del medesimo comma 1 consente lo svolgimento di “qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo”.
La sentenza quindi indica che dalla ricostruzione del quadro normativo, anche sulla scorta delle disposizioni contenute nel Regio Decreto 2523/1936, è possibile trarre una interpretazione estensiva dell’attività oggetto dell’impresa di un’agenzia di viaggi che il noleggio di autovettura, allorché si accompagna esclusivamente all’attività escursionistica, rientra nell’attività consentita a tali Agenzie.
Dal nuovo orientamento giurisprudenziale così delineato, sembra potersi affermare che le Agenzie di viaggi nell’organizzare pacchetti turistici anche di tipo escursionistico, possono utilizzare veicoli immatricolati ad uso privato e intestati all’agenzia stessa senza che tale attività possa ritenersi disciplinata o rientrante fra quelle individuate dalla legge 21/1992.
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