Tipologia di benefici – Gli incentivi autoimpiego green e digital sono aiuti rivolti a giovani disoccupati di età inferiore ai 35 anni che decidono di avviare un’impresa in Italia nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025.
I benefici includono:
- l’esenzione dal 100% dei contributi previdenziali datoriali per i dipendenti, con un limite di 800 euro mensili per lavoratore, per un massimo di tre anni, fino al 31 dicembre 2028; questo vantaggio è applicabile ai dipendenti assunti a tempo indeterminato tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, che non hanno ancora compiuto 35 anni;
- le imprese possono inoltre richiedere all’Inps un contributo aggiuntivo di 500 euro al mese per tre anni per supportare l’attività.
Soggetti beneficiari – Gli incentivi autoimpiego green e digital spettano ai giovani disoccupati di età inferiore ai 35 anni che vogliono avviare un’impresa sul territorio italiano nei settori della transizione ecologica, digitale o per lo sviluppo di nuove tecnologie.
Per quanto riguarda nello specifico i criteri di qualificazione dell’impresa “green e digital”, un Decreto interministeriale, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, stabilirà quali criteri questa dovrà avere per essere definita tale e quindi ottenere gli aiuti.
Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’economia e delle finanze, definirà anche le modalità di accesso ai benefici (come fare domanda e come ottenerli), nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l’accesso agli aiuti. Noi vi aggiorneremo in questo stesso articolo non appena ci saranno novità.
Funzionamento – Due le tipologie di funzionamento della misura. Nello specifico:
- il contributo per l’attività pari a 500 euro mensili deve essere richiesto all’Inps, ha una durata massima di 3 anni e comunque non può essere riconosciuto oltre il 31 dicembre 2028, data della sua scadenza. Viene erogato anticipatamente dall’Istituto e liquidato annualmente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale. Inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917. Con una circolare apposita, poi, verranno definite nel dettaglio le modalità di richiesta;
- l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è invece uno sgravio riconosciuto per ogni nuovo assunto under 35. Consiste nell’eliminazione totale della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 800 euro mensili per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025. Anche questo ha una durata massima di 3 anni e non può essere fatto valere oltre il 31 dicembre 2028.
Esclusioni – Per quanto concerne l’esonero, il Decreto Legge in commento stabilisce che:
- non rientrano nello sgravio i contributi per le prestazioni pensionistiche a carico del dipendente oltre ai premi e ai contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
- per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando gli incentivi 2024;
- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.
Plafond a disposizione –La misura è finanziata, per l’esonero, con importi pari a:
- 5 milioni di euro per l’anno 2024;
- 39,5 milioni di euro per l’anno 2025;
- 58,8 milioni di euro per l’anno 2025;
- 53,7 milioni di euro per l’anno 2027;
- 19,3 milioni di euro per l’anno 2028.
Invece, la misura è finanziata, per i contributi Inps, con importi pari a:
- 1,8 milioni di euro per l’anno 2024;
- 14,1 milioni di euro per l’anno 2025;
- 21 milioni di euro per l’anno 2025;
- 19,2 milioni di euro per l’anno 2027;
- 6,9 milioni di euro per l’anno 2028.
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