A chi va attribuita la quota di detrazione del Bonus
Casa relativa all’anno di decesso del beneficiario delle
agevolazioni?
La questione, proposta dall’erede di un’abitazione oggetto di
interventi di ristrutturazione edilizia per i
quali si sta utilizzando il c.d “Bonus Casa”, ai sensi
dell’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986, è
stata chiarita da Fisco Oggi.
Bonus Casa: a chi spettano le rate residue in caso di decesso
del beneficiario?
Ricordiamo che il Bonus Casa spetta ai proprietari
oppure ai titolari di diritti reali sugli
immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne
sostengono le spese, quindi eventualmente anche
a inquilini o comodatari.
In particolare, la detrazione spetta ai seguenti
soggetti:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso,
abitazione o superficie); - l’inquilino o il comodatario dell’immobile;
- i soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di
possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto
della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a
proprietà indivisa (in qualità di detentori); - gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non
rientrano fra quelli strumentali o merce; - i soci delle società semplici, in nome collettivo, in
accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese
familiari (alle stesse condizioni previste per gli imprenditori
individuali).
Possono richiedere le detrazioni, purché sostengano le spese e
siano intestatari di bonifici e fatture anche i seguenti
soggetti:
- il familiare convivente del possessore o detentore
dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro
il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente
dell’unione civile; - il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato
all’altro coniuge; - il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile
oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato,
per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Detrazioni fiscali: come applicare il Bonus Casa agli eredi
dell’immobile
Tornando al quesito iniziale, il Fisco ha ribadito il principio
secondo cui, in caso di acquisizione dell’immobile per successione,
le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero
esclusivamente all’erede o agli eredi (in parti
uguali) che conservano la “detenzione materiale e diretta
dell’immobile”. (comma 8, art. 16-bis del TUIR).
L’agevolazione spetta:
- a coloro che possono disporre dell’immobile, anche se non viene
utilizzato come abitazione principale; - se il bene viene detenuto non solo per l’anno di accettazione
dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale si vuole
usufruire della rata di detrazione.
Nel caso di decesso dell’originario beneficiario, la quota di
detrazione relativa all’anno del decesso si trasferisce agli eredi,
in quanto si applica la regola generale secondo cui per determinare
il beneficiario della quota di detrazione relativamente a un anno,
bisogna individuare il contribuente che possedeva
l’immobile al 31 dicembre di quell’anno specifico.
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