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La riforma Cartabia ha modificato in maniera incisiva l’istituto della mediazione già introdotto dal d.lgs 28/10.

In particolare ha reso concreti ed effettivi i vantaggi fiscali per le parti che partecipano alla procedura di mediazione.

Infatti, a norma del novellato art. 20 del dlgs 28/10  “alle parti è riconosciuto,quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta fino a concorrenza di euro seicento, che nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, fino a concorrenza di euro seicento ed invece, in caso di mancato accordo della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.”

Nell’ambito della riforma, quindi, è stato riconosciuto un credito di imposta per un valore fino a 600 euro per le mediazioni positive che verrà a ridursi alla metà nel caso di esito negativo della mediazione.

É stato aggiunto, inoltre, la possibilità di detrarre anche la parcella dell’avvocato che assiste la parte in mediazione fino ad un ammontare di 600 euro e nel caso in cui, la mediazione fosse stata delegata dal Giudice , la possibilità di recuperare, tramite credito di imposta, l’importo versato per il pagamento del contributo unificato fino alla concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

Inoltre, è stata disciplinata pure le ipotesi in cui la parte , che sia persona fisica o persona giuridica, sia soggetta a più procedure di mediazione durante l’anno, in questo caso il credito di imposta è utilizzabile dalla parte nel limite di euro seicento per procedura fissando un importo complessivo massimo di 2400 euro per le persone fisiche e 24000 euro per le persone giuridiche.

Come è evidente, il legislatore ha voluto gratificare sotto più aspetti coloro che partecipando in mediazione, raggiungono un accordo di conciliazione incentivandone, così, l’utilizzo dell’istituto.

L’istanza per ottenere il credito d’imposta richiede la compilazione accurata delle seguenti informazioni per evitare disconnessioni e/o lunghe attese nel reperimento dei dati: 1. I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito; 2. Il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM o dall’avvocato per le somme oggetto della richiesta del credito d’imposta; 3. La dichiarazione che indica le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM o dell’avvocato per l’importo fatturato; 4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dove il richiedente desidera ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

L’istanza di attribuzione del credito d’imposta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell’anno successivo alla conclusione della o delle procedure di mediazione.

L’articolo 8 del Decreto Ministeriale prevede le necessarie verifiche e il meccanismo di riconoscimento dei crediti d’imposta. Ricevute le domande, il Ministero effettua i necessari controlli e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto dei limiti indicati.

Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è stata presentata l’istanza, comunica al richiedente l’importo del credito d’imposta spettante in relazione a ciascuna delle richieste.

I crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), a partire dalla data di ricevimento della comunicazione, prevista entro il 30 aprile dell’anno in cui è stata presentata l’istanza, tramite modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il Decreto del Ministro della Giustizia 1 agosto 2023, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 07.08.2023[,  inoltre, chiarisce , che la domanda di attribuzione dei crediti di imposta,   deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito www.giustizia.it mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS.

Una volta entrati nella pagina relativa alla Liquidazione spese di giustizia utilizzando questo link  https://lsg.giustizia.it/, andranno inserite le proprie credenziali,  scegliere che tipo di istanza si intende presentare e, infine, cliccare sul pulsante di colore rosa denominato: “Istanza credito d’Imposta” compilando il relativo form.

L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Le persone fisiche che non hanno redditi da impresa o lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante per ridurre le imposte dovute sulla dichiarazione dei redditi.

I crediti d’imposta non danno diritto a rimborso se non vengono utilizzati.

Sono, inoltre, previsti dei controlli che, ove necessario, possono comportare l’attivazione di procedure di recupero e revoca.

Nelle disposizioni transitorie, finanziarie, di monitoraggio della spesa e finali, l’articolo 20 del D.M. stabilisce che: – i crediti sono riconosciuti nell’ambito delle risorse stanziate a partire dal 2023; – il Ministero della Giustizia monitora la spesa e redige una relazione annuale; – se dal monitoraggio emergono scostamenti rispetto alle previsioni di spesa indicate all’art. 20, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2010, e rispetto alle risorse stanziate di 51.821.400 euro annui, il Ministero adotta misure idonee a compensare tali scostamenti per garantire la copertura integrale dello scostamento rilevato nell’anno precedente.

In conclusione, le spese di mediazione, oltre ai compensi per l’assistenza legale e il recupero del contributo unificato, nei limiti e con le modalità indicate, sono recuperabili attraverso i crediti d’imposta. A tal fine, il Ministero ha istituito una piattaforma, finanziato i relativi capitoli di bilancio e, in caso di insufficienza, garantirà la copertura integrale dei crediti riconosciuti.

Pertanto, la mediazione comporta dei benefici fiscali effettivi per le parti,  sin dal primo incontro di mediazione.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica

Copyrights © 2015 – ISSN 2464-9775

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