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come cambierà la formazione per gli… #finsubito prestito immediato


Da tempo si parla del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza che, dopo un’attesa di due anni (considerato che l’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08 prevedeva che entro il 30 giugno 2022 si sarebbe dovuto approvare un nuovo Accordo per provvedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in materia di formazione), dovrebbe essere pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale.

 

Entrando nel merito del tema, da una parte il Legislatore intende aggiornare e accorpare tutti gli Accordi precedentemente vigenti (che vengono abrogati con l’entrata in vigore del nuovo Accordo), ovvero:

  • 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori;
  • 21/12/2011 sulla formazione del datore di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
  • 22/02/2012 sulle macchine e le attrezzature di lavoro;
  • 07/07/2016 sulla formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione;
  • 25/07/2012 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21/12/2011

e contestualmente garantire:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento (sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa).

 

Se da una parte non si può non condividere l’idea di sostituire i precedenti Accordi con un sistema organico che definisca sia un ambito generale, sia le singole specificità di cui ai diversi campi di applicazione, così da potersi focalizzare sulla effettività degli adempimenti più che sugli aspetti formali, dall’altra un’analisi di dettaglio del testo dell’Accordo per quanto riguarda l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011, evidenzia alcune rilevanti criticità.

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Cominciamo con il ricordare che il DPR 177/2011, tra i requisiti di qualificazione delle imprese che posso operare in questi particolari luoghi di lavoro, prevede : d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento.

A riguardo, è noto che i contenuti e le modalità di questa formazione dovevano essere individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali. Come si vede, l’attesa di una specifica indicazione su contenuti e modalità della formazione è stata lunga … più o meno tredici anni!

 

Tuttavia, nonostante questo lungo periodo di “riflessione”, quanto previsto nell’ambito della bozza di Accordo in tema di spazi confinati è decisamente inadeguato e, per certi versi, introduce ulteriori complicazioni e, tanto per non smentirsi, altre difficoltà interpretative.

 

Cominciamo da quanto previsto a carico degli Organi di vigilanza (indicazione generica che non stabilisce chi tra le Aziende Sanitarie Locali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che sono le principali forze istituzionali incaricate della vigilanza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, si dovrà fare carico degli adempimenti previsti) che dovranno operare monitoraggi e controlli sulle attività formative (parte VI dell’Accordo) con modalità che saranno definite in un secondo tempo.

Riguardo a chi possa essere il “Soggetto formatore” in tema di formazione di cui al DPR 177/2011, è necessario osservare che sono identificati tre tipologie di soggetti dettagliati nel punto 1.1 dell’Accordo: i soggetti formatori istituzionali (ex Ope Legis), i soggetti accreditati e gli “altri soggetti”. A differenza però di quanto previsto nei precedenti accordi, tra gli “altri soggetti” non sono ricompresi i datori di lavoro che, finora, potevano essere soggetti formatori nei confronti dei propri lavoratori. Troviamo un riferimento solo al punto 2 della parte II dove si legge che I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo. In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano gli adempimenti del presente accordo. Quindi, appare evidente che mentre quando nel testo ci si riferisce ai soggetti formatori, quali che siano rispetto alla classificazione di cui sopra, l’Accordo parla genericamente di “corsi di formazione e corsi di aggiornamento” ovvero tutti quelli previsti nel testo dell’Accordo stesso, per quanto previsto al punto 2 della parte II, al datore di lavoro viene invece precisato che lui potrà organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti. Come dire che, poiché il datore di lavoro non è direttamente ricompreso tra gli “altri soggetti” di cui al punto 1.3 dell’accordo, nel caso specifico egli non potrà organizzare in proprio i corsi di cui all’art.2 C1 lettera d) del DPR 177/2011 ma dovrà rivolgersi a un soggetto formatore esterno che nulla aggiunge alla qualificazione della didattica, ma introduce solo un ulteriore passaggio economico. Personalmente non capisco quale sia la ragione di questa scelta, tenuto conto che gli stessi soggetti formatori ricorrono normalmente a docenti professionisti che sono (o quanto meno dovrebbero esserlo) specialisti che seguono attività in spazi confinati. Certamente si può dire che, in passato, per alcuni operatori è stato possibile agire in modo disordinato e spesso illegale (noti gli scandali dei corsifici/ attestatifici), ma non credo che questa soluzione possa essere considerata idonea e risolutiva.

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Nella fase transitoria (parte VII dell’Accordo) che dovrà avere una durata non superiore a dodici mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, è previsto che saranno riconosciuti i corsi inerenti ai lavoratori che operano in ambienti sospetto inquinamento o confinati già erogati con contenuti conformi all’Accordo e il relativo aggiornamento partirà dalla data di rilascio della relativa attestazione. Inoltre, con riferimento all’aggiornamento della formazione di cui all’art.2 C1 lettera “d” del DPR 177/2011, l’Accordo prevede che non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti / contenuti già proposti nei corsi base, dovrà avere una cadenza quinquennale con una durata minima di 4 ore (relative alla parte pratica) e che l’obbligo non potrà essere ottemperato mediante la partecipazione a convegni o seminari.

 

In questo quadro generale, nell’analisi di quanto previsto dall’Accordo in tema di formazione ai sensi del DPR 177/2011, ho trovato quanto meno singolare che tale tematica (certamente trasversale a quasi tutti i settori), trovi delle limitazioni.

Questo a cominciare dal corso per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008 nell’ambito del quale, oltre al modulo comune della durata di 8 ore, per quanto riguarda il contesto degli Ambienti confinati e\o sospetti di inquinamento, sono previsti dei moduli tecnici-integrativi nei settori: 1 Agricoltura, silvicoltura e zootecnia (UD8), 2 Pesca (UD9), 4 Chimico – Petrolchimico (UD11) ma non per il settore 3 Costruzioni. Assurdo, proprio nel settore delle costruzioni dove il concetto di ambiente sospetto di inquinamento o confinato non è spesso percepito correttamente e, quindi, la potenziale esposizione dei lavoratori è alta.

 

Basti pensare che dopo molti anni dalla pubblicazione dello standard 29 CR OSHA 1910.146 (valido per il settore industriale), la stessa OSHA si è resa conto della necessità di considerare le peculiarità del settore delle costruzioni e, quindi, ha pubblicato uno standard specifico la 29 CR OSHA 1926 Subpart AA (valido per il settore delle costruzioni). Ma non solo. Al punto riguardante il corso per responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 nell’articolazione dei contenuti minimi moduli B di specializzazione, per quanto riguarda il contesto degli Ambienti confinati e\o sospetti di inquinamento, sono previsti dei moduli tecnici-integrativi nei settori: B-SP1 Agricoltura, silvicoltura e zootecnia (UD8), B-SP2 Pesca (UD9), B-SP5: Chimico – Petrolchimico (UD11), mentre per i settori B-SP3 Costruzioni e B-SP4 Sanità residenziale, non è previsto nulla. Anche per quanto riguarda il corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (allegato XIV D.Lgs. 81/08) per quanto riguarda il contesto degli Ambienti confinati e\o sospetti di inquinamento, vediamo che il tema è previsto nel modulo tecnico e non in quello giuridico. Altra assurdità!

 

Non meno critica, a mio parere, è la definizione delle modalità e contenuti del corso della durata di 12 ore, previsto per la formazione dei lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Premesso che la durata prevista, a mio parere, risulta insufficiente (in occasione dei cantieri EXPO 2015 fu definito da ATS Milano uno specifico e dettagliato programma della durata di 16 ore), al punto 7 della parte II dell’Accordo, viene precisato che questo è valido per gli obblighi formativi di cui all’art.2, lett. d), DPR n. 177/2011 ma, nei fatti, gli obiettivi dichiarati vanno oltre a un corso per l’informazione e formazione specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Infatti, illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato e le misure di prevenzione degli infortuni rientra appieno negli scopi di cui alla lettera d). Mentre il prevedere di far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei dispositivi, delle attrezzature di lavoro e delle strumentazioni per affrontare i rischi e illustrare le procedure di gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso, si riferiscono alle altre previsioni dell’art. 2 comma 1 di cui alle lettere e) ed f) (che prevedono l’addestramento all’uso corretto di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro e all’applicazione di procedure di sicurezza).

 

Oltre a correzioni dovute solo per esigenze formali, nel testo diffuso bisognerebbe meglio precisare gli ambiti tematici da sviluppare. In particolare, bisogna spiegare che nell’illustrare le misure di prevenzione degli infortuni si deve fare principalmente riferimento agli infortuni specifici caratterizzanti le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e non agli infortuni generici che possono accadere in qualsiasi altro luogo di lavoro e, molto importante, dev’essere chiarito che – in questo corso – non si deve prevedere l’informazione / formazione – addestramento di base sull’utilizzo di attrezzature, strumentazione e DPI che, quindi, deve già essere in possesso dei discenti, bensì devono essere illustrate le loro specificità / limiti di utilizzo durante le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Questo con particolare riferimento ai DPI respiratori – Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie (APVR) – tenuto conto che la prossima pubblicazione della norma UNI 11719:2018 (attualmente in revisione e che sarà inviata a breve all’inchiesta pubblica), prevederà la durata della informazione/formazione – addestramento dei vari APVR (filtranti / isolanti) con tempistiche incompatibili con quanto previsto attualmente nell’Accordo. A riguardo, dobbiamo ricordare che la norma UNI 11719:2018 e s.m.i. è richiamata nel DM 2 maggio 2001 (così come novellato dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 che ha modificato l’articolo 79 del D.Lgs. 81/08 che ha aggiunto al comma 2-bis, dopo le parole: «1° giugno 2001» il periodo «, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti») e quindi, una volta che sarà pubblicata nel catalogo UNI diventerà cogente. Pertanto, quanto previsto nel testo della norma UNI in termini di durata della formazione per l’utilizzo degli APVR sarà obbligatorio per legge e i tempi di addestramento all’uso degli APVR (in particolare gli APVR isolanti), non risulteranno compatibili con la durata del corso prevista attualmente nell’Accordo a meno che, come già detto, non ci si limiti a considerare le loro specificità / limiti di utilizzo durante le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

 

Per quanto riguarda i vari settori operativi, sarebbe anche importante poter contestualizzare i contenuti dei corsi in relazione alle specifiche operazioni previste e rispetto ai luoghi dove saranno effettuate le attività, dei pericoli presenti, dei rischi individuati – incluso il rischio evolutivo – e delle specificità degli ambienti in cui si dovrà operare. Questo con particolare riferimento alle differenti peculiarità tra il settore industriale e quello delle costruzioni considerato che, a meno degli aspetti generali, non è logico che esista una formazione unica valida per ogni settore. Pertanto, andrebbero previsti sia un percorso generale sia uno specifico in funzione del settore operativo della singola azienda e le attività pratiche e di addestramento dovrebbero necessariamente tenere conto delle condizioni di lavoro tipiche ipotizzabili (es. ingresso da passo d’uomo verticale / orizzontale, dimensioni dell’accesso, ecc.).

 

Con riferimento ai requisiti dei docenti, l’Accordo rimanda alla necessità di poter documentare un’esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento. A parte il fatto che si continua a commettere l’errore di fare riferimento al “settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento”, posto che questo settore non esiste, non è chiaro come potrà essere dimostrata / valutata questa richiesta “esperienza” professionale.

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Da ultimo, si segnala che nel testo dell’Accordo, nulla è precisato in relazione alle attività di informazione / formazione richiesta per svolgere il ruolo di Rappresentante del datore di lavoro committente di cui all’art. 3 c2 del DPR 177/2011 e questo alimenterà ancora l’indeterminazione esistente.

 

In conclusione, si può dire che, dopo quasi tredici anni di preparazione, certamente si poteva fare di più e meglio. Come ho avuto modo di scrivere in molte occasioni, la gestione delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati richiede una conoscenza specifica del tema e un approccio pragmatico, simile a quello della cultura anglosassone, in grado di individuare programmi di formazione e modalità operative adeguate a garantire la protezione dei lavoratori che operano in questi ambienti di lavoro ad elevato rischio.

Per questo un percorso di training, se adeguato, potrebbe veramente fare la differenza.

 

 

Adriano Paolo Bacchetta

 

 

Scarica i documenti citati nell’articolo:

Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 – Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

Bozza del nuovo accordo unico sulla formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – versione non definitiva maggio 2024.

 

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