Il Senato ha approvato un disegno di legge che finanzia una serie di azioni dedicate alle aree di montagna fino al 2035. Vantaggi anche per le aziende agricole
Riguarda da vicino anche l’agricoltura il disegno di legge sulle zone montane che il Senato ha approvato con 77 voti a favore. Il testo passerĂ ora all’esame della Camera per l’approvazione definitiva. Il provvedimento è composto da 29 articoli che riformano di fatto la disciplina sulle comunitĂ montane. Prima di tutto si definiscono le finalitĂ del testo che punta a “riconoscere e promuovere lo sviluppo delle zone montane la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale”.
Poi, si fissano i criteri per la classificazione dei comuni montani, anche in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Quindi, si dĂ una delega al governo a riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani.
Ma nel Ddl si parla anche della “Strategia nazionale per la montagna italiana” (Smi), che avrĂ un orizzonte temporale di tre anni, attraverso la quale verranno attuate le politiche di
sviluppo delle aree montane e dovrĂ essere definita dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, sentiti i ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Si
prevedono anche l’istituzione di un ‘Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane” a decorrere dal 2025 e si attribuisce al “Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie” della Presidenza del Consiglio il monitoraggio su attuazione e impatto della “Strategia per la montagna italiana” e sul funzionamento del “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane”.
Credito d’imposta
Ogni anno si prevede una Relazione alle Camere entro il 28 febbraio. Nel disegno di legge sono elencati anche i vantaggi per i comuni montani e per chi deciderĂ di prestarvi
attivitĂ sanitarie, tra cui un credito d’imposta “in misura pari al minor importo tra il 60% del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di 2.500 euro”. Si introduce, poi, la definizione di “Scuole di montagna”, con relativa organizzazione e vantaggi per i docenti. E si consente al Ministero della Giustizia di provvedere, anche attraverso
procedure di mobilitĂ volontaria, alla copertura delle piante organiche dei Tribunali nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il 30%.
Si prevede anche un potenziamento dei servizi di comunicazione, tra cui una maggiore copertura di internet, oltre ad accordi di programma sul potenziamento di infrastrutture statali e ferroviarie.
Tutela dei boschi e incentivi per le aziende agricole
Si danno linee guida per la valorizzazione di pascoli e boschi e la tutela degli ecosistemi montani. Una parte del fondo potrĂ essere usata per monitorare e prevenire le conseguenze del cambiamento climatico. Si fissano i criteri di una disciplina per i “cantieri temporanei forestali” e si prevede il censimento di alberi e boschi monumentali. Quindi, si fissano “incentivi agli investimenti e alle attivitĂ diversificate” di “agricoltori e silvicoltori di montagna”; si dĂ la definizione di “rifugio di montagna” e si rinvia a un decreto ministeriale per individuare i criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici.
Inoltre, si riconoscono “le professioni della montagna” quali presìdi per conservare e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale delle zone montane e si prevedono contributi e vantaggi fiscali per imprese o cooperative i cui titolari non abbiano compiuto i 41 anni.
Le misure per il ripopolamento
Analoghe agevolazioni anche per chi svolge, sempre nelle zone montane, lavoro agile e per chi contribuisce al loro ripopolamento. A questo proposito si parla di un contributo per ogni figlio nato o adottato in un comune montano, per una cifra che dovrĂ essere indicata dal Ministero della famiglia, ma che dovrĂ rientrare in un fondo di cinque milioni annui.
Vantaggi anche per chi acquista o ristruttura immobili “da destinare ad abitazione principale”. Si istituiscono il “Registro nazionale dei terreni silenti” e la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dal 2025 fino al 2034 si indica una copertura di circa cento milioni ogni anno per le varie disposizioni contenute nel Ddl.
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