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Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato un disegno di legge che introduce misure relative ai lavoratori frontalieri.

In merito all’Accordo internazionale Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 relativo all’imposizione sul reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, il testo:

  • riconosce la qualifica di lavoratore frontaliero anche a colui che effettua, nella misura massima del 25%, la prestazione lavorativa in modalità di telelavoro nello Stato di residenza;
  • riconosce ai Comuni frontalieri elencati nell’allegato al provvedimento il contributo statale a titolo di compensazione finanziaria (ristoro) per il minor gettito fiscale IRPEF non esigibile dai lavoratori frontalieri;
  • introduce un regime fiscale opzionale per i cosiddetti “vecchi frontalieri” residenti in una specifica lista di comuni.

La bozza del DDL contiene:

  • disposizioni in materia di telelavoro, applicabili nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica del Protocollo aggiuntivo all’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020;
  • introduce una disposizione speciale per i lavoratori residenti in alcuni Comuni, specificamente individuati, che si trovano nella zona di 20 km dal confine, ma che non erano precedentemente inclusi negli elenchi dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.

Secondo la bozza del DDL:

  • dal 1° gennaio 2024 e fino all’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020;
  • gli interessati possano continuare a rivestire lo status di frontalieri anche se svolgono la propria attività di lavoro dipendente, sino ad un massimo del 25% del tempo di lavoro, presso il proprio domicilio nello Stato di residenza.

Quanto detto vale:

  • sia per i frontalieri, per i quali è previsto un sistema di tassazione concorrente nei due Stati;
  • sia per i frontalieri che rientrano nel regime transitorio di cui all’art. 9 dell’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020, per i quali continua a valere il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa (la Svizzera, per i frontalieri italiani).

Regime speciale atteso

Si prevede l’introduzione di un regime speciale, applicabile dal periodo di imposta 2024, per alcune categorie di lavoratori frontalieri, residenti in alcuni Comuni individuati in allegato alla bozza;

  • Regione Lombardia, si tratta di Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve, Ponte di Legno, Bulciago, Molteno, Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano, Andalo Valtellino, Bema; Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate;
  • Regione Piemonte, si tratta di Stresa, Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa; per il Trentino Alto-Adige: Martello, Peio, Rabbi; per la Regione Valle d’Aosta: Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve.

Le condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva

Se le disposizioni contenute nella bozza del DDL approvato nel CDM del 21/06/2024 verranno confermate, i soggetti richiamati possono optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 4%, al ricorrere delle condizioni previste:

  •  il lavoratore si qualifichi come frontaliere ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 ;
  •  il lavoratore, alla data del 1° gennaio 2024 (data di entrata in vigore dell’Accordo), svolgeva, oppure tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
  • i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati dall’art. 3 dell’Accordo.

A fronte dell’esercizio dell’opzione le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati ad imposizione sostitutiva non sono ammesse in detrazione.

L’opzione si esercita in dichiarazione dei redditi e il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. In caso di opzione, i lavoratori sono comunque tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale (art. 1 commi da 237 a 239 della L. 213/2023)

 

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