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Le misure di salvaguardia che sono state adottate per contrastare la forte contrazione di liquidità per l’attività economica e produttiva a seguito dell’epidemia si sono sinora sostanzialmente rette su due pilastri:

– le moratorie dei finanziamenti già erogati o accordati da banche e intermediari finanziari, da un lato;

– il rilascio di garanzie a favore di nuova finanza da parte del sistema bancario e finanziario, dall’altro.

Per coerenza normativa si dovrebbero introdurre normative atte a incrementare le soglie di deducibilità degli interessi passivi e incentivi per la capitalizzazione delle imprese, misure non ancora interamente incluse nel decreto Rilancio.

Le misure dei decreti Cura Italia e Liquidità

Il decreto Rilancio contiene una ciclopica mole di norme per affrontare la crisi pandemica, che introducono molte novità nei diversi settori imprese, lavoro, famiglie, fisco e molto altro.

Poche sono però le misure a favore della capitalizzazione delle imprese e non vi sono disposizioni atte ad ampliare la deducibilità degli interessi passivi che aumenteranno tenuto conto anche diverse forme di sostegno liquidità alle imprese.

Le principali misure introdotte a sostegno delle liquidità delle imprese hanno infatti interessato soprattutto la moratoria dei debiti e la concessione di garanzie.

Ricordiamo infatti che nel decreto Cura Italia di marzo è stata prevista la moratoria fino al 30 settembre 2020 del rientro dai finanziamenti bancari a breve e medio termine e del pagamento delle rate in scadenza dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (art. 56, D.L. n. 18/2020).

Con il decreto Liquidità di inizio aprile, il Governo ha sostenuto lo strumento delle garanzie pubbliche per favorire l’erogazione di nuova liquidità alle imprese da parte del sistema bancario.

Per quanto queste misure cerchino di garantire ulteriori finanziamenti alle imprese, è indubbio che a seguito dell’erogazione degli stessi, il carico degli oneri finanziari aumenterà nei bilanci già gravemente pregiudicati in termini economici per la perdita di fatturato legato al periodo di lockdown e restrizioni successive

Tali previsioni economiche hanno portato il Governo a intervenire anche sulle norme del Codice civile che impongono alle società di capitali di coprire le perdite, attraverso riduzioni e/o ricostituzioni del capitale sociale.

Sono state quindi sospese le disposizioni degli articoli 2446 e 2447 (per le S.p.a.) e 2482-bis e 2482-ter c.c. (per le S.r.l.), ma solo se le perdite sono state maturate nel corso di esercizi sociali che chiudano in una data compresa entro il 31 dicembre 2020.

È evidente che lo scopo di tale disposizione è di evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi in atto, porti un numero elevatissimo di imprese e relativi organi societari nella drammatica situazione di scegliere tra l’immediata messa in liquidazione delle società (in mancanza di apporti di capitale dei soci a copertura perdite) e il rischio di esporsi alla responsabilità in quanto, ai sensi dell’art. 2486 del Codice civile, al verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.

Il Governo ha voluto dunque disattivare l’obbligo dell’adozione di misure che inevitabilmente produrrebbero l’abnorme risultato di provocare l’interruzione della continuità aziendale di imprese che, senza la contingenza in corso, sarebbero pienamente performanti. Tuttavia, non sono state introdotte nei decreti ad oggi emanati disposizioni atte ad incentivare la capitalizzazione di tali società.

Contrariamente è stata introdotta anche una deroga sulla disciplina dei finanziamenti soci.

Infatti, con i provvedimenti presi dal governo per affrontare l’emergenza Coronavirus, i finanziamenti dei soci effettuati entro il 31 dicembre 2020 non saranno equiparabili ai conferimenti nel capitale sociale e, pertanto, non saranno posticipabili rispetto ai crediti vantata dai fornitori e da altri creditori chirografari della società.

In sintesi, l’azione di contrasto all’emergenza economica messa in atto si è sinora sostanzialmente concretizzata in interventi che sono per lo più finalizzati ad aumentare l’indebitamento delle imprese favorendo anche il fenomeno della cosiddetta sottocapitalizzazione.

Deducibilità degli interessi passivi

Nell’attuale situazione di emergenza, la perdurante applicazione di questa normativa costituirebbe un evidente disincentivo al coinvolgimento dei soci nella raccolta di risorse finanziarie utili alla continuazione aziendale.

Tuttavia, il Governo non può limitarsi a favorire l’indebitamento bancario, come soluzione al superamento del-la crisi, senza modificare le norme dell’art. 96 TUIR che limitano la deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa.

Ricordiamo che dal periodo d’imposta 2019, con la modifica apportata dal decreto ATAD, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati (compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell’art. 110, comma 1, lettera b, TUIR), sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta e (novità) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti.

Inoltre, l’eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all’ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati è deducibile nel limite dell’ammontare risultante dalla somma tra il 30% del ROL relativo al periodo d’imposta determinato con criteri fiscali e il 30% del ROL riportato da periodi d’imposta precedente

Il ROL (eccedente) a seguito delle novità normative introdotte dal decreto ATAD non è più riportabile in avanti indefinitamente, ma può essere portata ad incremento del ROL dei successivi 5 periodi d’imposta.

Tenuto conto della prevedibile drastica riduzione del reddito operativo lordo si renderebbe necessario l’eliminazione di questo limite con riguardo al periodo d’imposta 2020 con un aumento della soglia di deducibilità rispetto all’attuale 30% del reddito lordo non solo per il periodo d’imposta corrente ma anche nei periodi di imposta successivi, 6 anni in linea con la durata massima delle nuove erogazioni di finanziamento.

Tali misure dovrebbero essere accompagnate anche da idonei incentivi fiscali alla ricapitalizzazione delle imprese con rafforzamenti per l ’ACE (aiuto alla crescita economica), un’agevolazione introdotta nel 2011 per favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano.

L’agevolazione era stata soppressa con la legge di Bilancio 2019 per poi essere reintrodotta con la legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 287, legge n. 160/2019) con decorrenza 2019.

Cosa prevede il decreto Rilancio

Dalla lettura del decreto Rilancio, emerge tali misure non sono previste o non emergono con la dovuta incisività.

Per quanto concerne l’aumento della deducibilità degli interessi passivi non è stata introdotta nessuna norma agevolativa.

Per quanto concerne gli aiuti in termini di capitale alle imprese, sono degne di rilievo le seguenti misure:

Con la disposizione sui contributi a fondo perduto, viene previsto che al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA.

Il meccanismo degli aiuti a fondo perduto previsti per le piccole imprese fino a 5 milioni di euro di fatturato (la soglia è stata in discussione fino all’ultimo) è cambiata nelle ultime versioni del testo del decreto.

Tali contributi saranno assegnati alle imprese con ricavi non superiori a 5 milioni nello scorso periodo d’imposta, sulla base delle riduzioni di fatturato effettivamente subite.

L’indennizzo è proporzionale alle perdite di fatturato subite ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019; secondo l’ultimo testo disponibile, è del 20% per i fatturati fino a 400.000 euro, del 15% per quelli fra 400.000 e un milione e del 10% sopra.

C’è comunque un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti.

La norma titolata “Rafforzamento patrimoniale medie imprese”, ancora in fase discussione, ha l’obiettivo di rafforzare il patrimonio delle imprese, che abbiano subito una perdita di fatturato di almeno il 33% a marzo-aprile 2020, istituendo una specifica detrazione di imposta in caso di aumento di capitale non inferiore a 250.000 euro realizzato entro la fine dell’anno: il contribuente potrà detrarre il 20% della somma investita nel capitale sociale, fino a un investimento massimo di due milioni.

Per quelle sopra i 50 milioni di euro, l’intervento sarà attuato attraverso l’operazione “Patrimonio destinato” di Cassa depositi e prestiti.

Per le imprese da 10 a 50 milioni di euro dovrebbe applicarsi il cosiddetto “pari passu”, in cui lo Stato “accompagna” le ricapitalizzazioni private con somme analoghe a quelle messe dai soci. Previsto a questo riguardo lo stop a dividendi e distribuzioni di riserva

I webinar d’autore di One FISCALEOne FISCALE ti invita al ciclo di incontri live gratuiti dedicati ai fiscalisti. Gli incontri, tenuti da Annalisa Donesana e Antonio Zappi, analizzano temi di attualità come l’erogazione di liquidità e l’accertamento fiscale nell’era del Covid-19.

Il primo di questi incontri è dedicato a “Come i commercialisti assistono le imprese per l’erogazione della liquidità e la gestione della relativa fiscalità

Giovedì 14 maggio 2020, ore 14.00-15.00

Programma:

– l’erogazione dei finanziamenti alle imprese ai sensi D.L. n. 23/2020;

– il ruolo del professionista a sostegno delle imprese per l’erogazione della liquidità;

– casistiche analizzate – documentazione e implicazioni fiscali.

Docente: Annalisa Donesana, Dottore commercialista in Milano e Presidente Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria AIDC.In fase di accreditamento per 1 CFP presso l’Ordine dei Commercialistied Esperti Contabili.

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