Ha incassato una bocciatura dalla Corte Costituzionale la legge regionale del Veneto conosciuta come “Cantiere veloce”: la legge nata con l’obiettivo di velocizzare i tempi nella normativa edilizia e urbanistica.
Nello specifico viene contestato l’articolo 7 di tale normativa, relativo alle tolleranze nella valutazione dello stato legittimo degli immobili.
Cosa stabilisce la norma contestata
All’articolo 7 viene stabilito che, per gli immobili dotati di certificato di agibilità o abitabilità, in cui sono state realizzate variazioni non essenziali prima del 30 gennaio 1977, e appartenenti a soggetti che non hanno effettuato tali variazioni, lo stato legittimo dell’immobile coincide con l’assetto dell’immobile a cui si riferisce il certificato di agibilità o abitabilità.
Gli interventi successivi devono invece essere attestati da validi titoli abilitativi. Inoltre, sempre nello stesso articolo viene anche stabilito che lo stato legittimo di immobili realizzati in zone esterne ai centri abitati e alle zone di espansione, previste da eventuali piani regolatori prima del 1° settembre 1967, sia attestato dall’assetto dell’edificio realizzato entro il 1° settembre 1967 e adeguatamente documentato.
La semplificazione, nelle intenzioni della Regione, avrebbe agevolato l’applicazione dei bonus edilizi, che richiedono la completa conformità degli edifici per essere applicati.
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Le motivazioni della sentenza
Per la Cassazione la norma “Cantiere veloce” però avrebbe degli importati profili di illegittimità. Innanzitutto avrebbe prodotto una sanatoria straordinaria per gli abusi edilizi e, in secondo luogo, si porrebbe in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione sulle competenze legislative sul governo del territorio.
In base al testo unico dell’edilizia – aggiunge la Corte – lo stato di legittimità dell’immobile è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l’ultimo intervento edilizio. Per lo stato di legittimità degli immobili sorti prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di acquisire il titolo abilitativo edilizio, ci si deve riferire alle informazioni catasta lidi primo impianto.
Un semplice certificato di agibilità o abitabilità non può pertanto sostituire il titolo abilitativo edilizio in vigore su tutto il territorio nazionale.
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