Dal 1° luglio 2024 stop in banca all’uso dei modelli F24
con importi a credito in compensazione. Ad essere ammesso
è infatti soltanto il pagamento attraverso i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate.
Crediti in compensazione: come utilizzarli dal 1° luglio
2024
La conferma arriva da Fisco Oggi, in risposta al quesito di un
contribuente sull’impossibilità di utilizzare gli F24 con importi a
credito in compensazione, anche nel caso di modelli con saldo
differente da zero.
Come spiega la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, dal 1°
luglio 2024 tutti i versamenti unitari da effettuare utilizzando i
crediti in compensazione, di qualsiasi natura e
importo essi siano, vanno eseguiti esclusivamente mediante
i servizi telematici messi a disposizione dal Fisco.
La novità è stata introdotta dall’art. 1, comma 95 della legge
n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), che ha
modificato l’articolo 11 del decreto legge n. 66/2014 ed è adesso
diventata operativa.
Ne deriva che l’obbligo di utilizzo dei canali AdE:
- sussiste anche quando la compensazione dei crediti con i debiti
è solo parziale, con modello F24 non a “saldo
zero”; - si applica per qualunque versamento effettuato a
decorrere dal 1° luglio 2024, a prescindere dal fatto che
i debiti o i crediti indicati nel modello F24 riguardino tributi
concernenti periodi antecedenti al 1° luglio.
Nessuna deroga consentita
Inoltre, ricorda il Fisco che, come specificato nella Circolare
dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2024, n.
16/E, rientrano comunque nell’obbligo generalizzato di
utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia:
- la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita
il 1° luglio 2024 per effetto del rinvio del termine di versamento
del 30 giugno 2024 (domenica) al primo giorno lavorativo
successivo; - gli invii del modello F24 all’intermediario in data anteriore
al 1° luglio 2024. - anche nel caso in cui si tratti
di crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.
Compensazione dei crediti:
quali possono essere utilizzati?
Infine, ricordiamo che in linea generale, ai sensi dell’art. 17
del del D.Lgs. 241/1997 è possibile utilizzare in compensazione,
tramite F24, i crediti di imposta, compresi quelli derivanti dai
bonus edilizi, per il pagamento di:
- imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla
fonte; - IVA;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA (ad
esempio cedolare sugli affitti e imposta sul regime
forfettario) - IRAP;
- IMU;
- contributi previdenziali,
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di
lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione
coordinata e continuativa; - premi relativi all’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali; - interessi previsti in caso di pagamento rateale;
- tasse sulle concessioni governative;
- tasse scolastiche.
Con la legge n. 38/2023, di conversione del c.d.
Decreto Cessioni è stata inoltre ammessa la “compensazione
orizzontale”, che permette la compensazione tra crediti e debiti
relativi a enti impositori diversi.
Attenzione però: nel caso di carichi superiori a
100mila euro, per i quali i termini di pagamento siano
scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, nè siano in corso
provvedimenti di sospensione, scatta il divieto di
compensazione dei crediti agevolativi introdotto dall’art. 4, commi
2 e 3, del D.L. n. 39/2024, che ha sostituito il comma 49-quinquies
dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006.
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