La sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze, Sandra Savino, ha risposto il 12 novembre in commissione Finanze della Camera all’interrogazione n. 5-03091 del M5S circa l’inclusione delle « forniture a piè d’opera » nel calcolo del limite del 30 per cento previsto in materia di cessione del credito e di sconto in fattura.
L’interrogazione
Gli Onorevoli interroganti (i deputati Emiliano Fenu e Agostino Santillo) fanno riferimento all’articolo 121, comma l-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 secondo cui «L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento ».
Gli Onorevoli soggiungono che non si rinviene nella disciplina agevolativa del Superbonus una definizione del concetto di stato di avanzamento che deve essere ricercata nella normativa tecnica vigente.
Al riguardo, gli interroganti richiamano l’articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 che definisce lo stato di avanzamento lavori (SAL) come un documento contabile che « riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci… ».
In particolare, in merito ai SAL, gli interroganti rilevano che è discussa la possibilità di considerare le cosiddette forniture a piè d’opera ai fini della spesa utile ai fini del raggiungimento del limite di avanzamento previsto dal predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Tutto ciò premesso, l’interrogazione chiede di sapere « se (si) conferma la possibilità di considerare le forniture a piè d’opera, regolarmente fatturate e pagate nonché eseguite in cantiere, utili ai fini del calcolo del limite del 30 per cento previsto in materia di cessione del credito e sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali e, in caso contrario, quale sia la loro corretta imputazione ai fini del SAL ».
Savino (MEF): nella nozione di SAL non rientrano le semplici forniture
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la sottosegretaria Savino ricorda che “la nozione di SAL di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale n. 49 del 2018 è confluita nell’allegato II.14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 all’articolo 12 comma 1 lettera d), il quale prevede, che lo stesso rientra fra i diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori (o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegato), da sottoscriversi contestualmente alla sua compilazione nel rispetto della cronologia di inserimento dei dati.
Lo stato di avanzamento lavori (SAL), è, dunque, un atto, « ricavato dal registro di contabilità, funzionale al pagamento di rate di acconto » in favore dell’esecutore, dove vengono riassunte « tutte le lavorazioni eseguite dall’inizio dell’appalto fino al momento di emissione ».
Il direttore dei lavori, dal canto suo, procede quindi, in attuazione della sua funzione di controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione del documento contabile in esame, all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti di competenza del RUP.
Per completezza, si segnala, come il legislatore, da parte sua, sia, comunque, ulteriormente intervenuto in subiecta materia, allorché, nel decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in relazione agli appalti pubblici di lavori, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, ha ritenuto di dover commisurare la revisione dei prezzi agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori (confronta articolo 26, commi 5-ter, 6-bis, 6-ter, 6-quinquies), con ciò, intendendo implicitamente superare, seppure con riferimento solo a tali ipotesi, il principio contabile della corrispondenza (e contestualità) fra quanto registrato e quanto effettivamente realizzato e riscontrabile nella realtà del cantiere.
Una lettura « a contrario » di tale normativa, da interpretarsi in combinato disposto con le previsioni del vigente codice dei contratti pubblici, così come confermate anche dalla costante giurisprudenza in materia, suggerisce, pertanto, di includere ordinariamente nella nozione di SAL solo le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere.
Tale tesi troverebbe conferma nello stesso decreto cosiddetto « Asseverazioni » (decreto ministeriale 6 agosto 2020) e, segnatamente, nell’Allegato 2, il quale, nel disciplinare le asseverazioni del tecnico, fa esclusivo riferimento a lavori « realizzati ».”
Santillo: necessarie apposite istruzioni dai Ministeri competenti
Agostino Santillo, replicando, dopo aver ringraziato la rappresentante del Governo per l’esaustività della risposta fornita, ha evidenziato tuttavia che – dalle informazioni in suo possesso – la rappresentazione contabile dell’avanzamento lavori relativo a diverse opere pubbliche fa riferimento alla intera lavorazione; tale circostanza sembrerebbe in contrasto con gli orientamenti testé esposti dal Governo sulla corretta contabilizzazione della fornitura « a piè d’opera ». Secondo Santillo è quindi opportuno che i Ministeri competenti diramino apposite istruzioni, allo scopo di chiarire univocamente l’aspetto di una vicenda su cui non sembra vi sia la necessaria attenzione.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui