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L’assegno periodico corrisposto al coniuge va dichiarato nel rigo E22 del quadro E del modello 730/2024, relativamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge separato nell’anno d’imposta 2023, quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023.

In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente può ridurre il proprio reddito complessivo sul quale si calcola l’imposta Irpef da pagare attraverso degli oneri deducibili.

Il Fisco infatti concede alcune agevolazioni ai contribuenti che sostengono determinate spese. Rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito anche gli assegni periodici e alimentari al coniuge separato o divorziato.

Sommario

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Deducibilità assegno al coniuge: come funziona

Deducibilità assegno al coniuge: come funziona

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), all’art. 10 comma 1, dice che “sono deducibili i seguenti oneri sostenuti dal contribuente”:

  • Lettera c): “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”;
  • Lettera d): “gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’articolo 433 del codice civile”;

Quindi il TUIR consente di dedurre gli assegni periodici e alimentari e nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario (il coniuge o ex coniuge).

Limiti di deducibilità. Gli assegni e le somme sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.

Sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria o nell’accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all’Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui agli artt. 6 e 12 del D. L. n. 132 del 2014.

Sono quindi deducibili dal reddito  complessivo gli assegni periodici:

  • Erogati al coniuge;
  • Erogati agli altri familiari;
  • Corrisposti per testamento o donazione.

Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all’ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell’ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore (Risoluzione 15.06.2009 n. 157/E).

Deducibilità adeguamento Istat assegno al coniuge

Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto all’altro coniuge.

Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento (Risoluzione 19.11.2008 n. 448/E).

Deducibilità arretrati assegni periodici al coniuge

Sono, altresì, deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.

Deducibilità contributo casa (canone locazione e spese condominiali)

È deducibile anche il c.d. “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente.

La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinata per relationem qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge.

Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 4.1).

Deducibili solo gli assegni stabiliti dal giudice

Gli assegni alimentari e periodici mensili, corrisposti al coniuge legalmente separato, non stabiliti nella loro misura dal giudice non possono essere dedotti dal reddito complessivo. Non rientrano quindi tra gli oneri deducibili.

Casa gratis all’ex moglie o all’ex marito

Nel caso di un immobile concesso in uso gratuito dal contribuente all’ex coniuge, al coniuge separato o divorziato, la rendita catastale relativa all’immobile non è deducibile.

Mutuo per l’acquisto della casa in caso di separazione

Nel caso di una separazione consensuale dove il marito paghi per intero le rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa, senza richiede alla moglie la quota ad essa spettante, ed in cambio della rinuncia all’assegno mensile di mantenimento, non è consentito considerare l’importo delle rate del mutuo pagate in luogo della moglie come onere deducibile.

Devono ritenersi deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento.

Assegni alimentari agli altri familiari e per testamento o donazione

Sono deducibili dal reddito complessivo gli assegni alimentari corrisposti al coniuge, ai figli, ai genitori, ai generi, alle nuore, al suocero e alla suocera, ai fratelli e alle sorelle, che risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Sono altresì deducibili gli assegni periodici corrisposti in adempimento di un obbligo posto per testamento o per donazione.

Quando la deduzione non spetta

Vediamo ora tutti i casi in cui non è possibile beneficiare, per il contribuente che sostiene la spesa, degli oneri deducibili per l’assegno al coniuge, dichiarabili nel rigo E22 del 730/2024.

Somme in unica soluzione al coniuge separato o divorziato

La deduzione non spetta per le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato, lo ha stabilito la Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 3.1.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del Tuir sono deducibili dal reddito complessivo “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei
suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;…”.

La formulazione adottata dalla norma ed in particolare il riferimento ai soli “assegni periodici” impedisce la deduzione dal reddito complessivo del contribuente delle somme corrisposte al coniuge in unica soluzione.
Una interpretazione che vada al di la del tenore testuale della norma sarebbe infatti in contrasto con il principio di tassatività degli oneri deducibili.

Assegno una tantum

La deduzione non spetta per l’assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria nella forma dell’una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata.

In tal caso, la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti il quale mantiene, comunque, la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo (Risoluzione 11.06.2009 n. 153/E);

Quota mutuo in sostituzione dell’assegno di mantenimento

La deduzione non spetta per le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 3.2).

Deducibilità mantenimento dei figli

Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50 per cento della somma, indipendentemente dal numero dei figli (art. 3 del DPR n. 42 del 1988).

La quota-parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.

Gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli non rientrano dagli oneri deducibili. Se il provvedimento del giudice non indica una diversa ripartizione, cioè non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge dalla quota dell’assegno da destinata al mantenimento dei figli, l’assegno si considera per metà del suo ammontare al coniuge e per metà per il mantenimento dei figli. Ne consegue che nella dichiarazione dei redditi, al rigo destinato (E22 colonna 2 del modello 730), andrà indicato la sola quota destinata al coniuge (in questo caso il 50% dell’ammontare degli assegni).

Documentazione da controllare e conservare

Per l’assegno periodico corrisposto al coniuge occorre per prendere visione della somma riportata sull’atto e, se previsto, la rivalutazione di tale importo:

  • sentenza di separazione o divorzio;
  • accordo autorizzato dall’autorità giudiziaria di cui all’art. 6 del d.l. n. 132 del 2014;
  • accordo e conferma dell’accordo di cui all’art. 12 del d.l. n. 132/2014;
  • bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2023 o dal contratto d’affitto o dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento.

Assegni alimentari e periodici nel 730/2024

Nel modello 730/2024 sia in versione ordinaria, che precompilata che semplificata, gli assegni alimentari e periodici corrisposti al coniuge vanno indicati nel rigo E22 del quadro E – Oneri e spese, esattamente nella sezione II dedicata alle “spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo”.

Nella colonna 1 del rigo E22 va indicato il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici (il beneficiario).

Nella colonna 2 bisogna indicare gli assegni periodici, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice (c.d. “contributo casa”) corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Nell’importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli.

Se il provvedimento non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato.

Assegno al coniuge nel modello Redditi PF 2024

Analogamente nel modello Redditi Persone Fisiche 2024, il rigo dove vanno indicati è il rigo RP22 del quadro RP – Oneri e spese del modello Unico PF. Come per il modello 730 anche nel modello Unico nella colonna 1 va indicato il codice fiscale del coniuge e nella colonna 2 va indicato l’ammontare degli assegni alimentari e periodici corrisposti al coniuge, senza considerare gli assegni di mantenimento dei figli.



 

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