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Si può anticipare il diritto alla pensione e aumentare l’assegno grazie alla pace contributiva: ecco come funziona.

È possibile riscattare fino a cinque anni di periodi contributivi utili per anticipare il diritto alla pensione e incrementare l’assegno grazie alla pace contributiva, reintrodotta per il biennio 2024-2025 con l’ultima legge di bilancio.

Ecco le istruzioni per fare domanda e accedere a questa possibilità.

Pace contributiva Inps e pensioni: cos’è e come funziona

La misura – in vigore dall’1 gennaio per effetto della Legge di Bilancio 2024 – offre ai lavoratori la possibilità di riscattare fino a cinque anni non coperti da contribuzione, così da raggiungere il numero di anni di contributi necessario per anticipare il diritto alla pensione.

Per chi ha usufruito della pace contributiva nel triennio 2019-2021 è possibile aggiungere altri 5 anni.

Chi ha diritto alla pace contributiva Inps

La misura spetta ai contribuenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle sue forme sostitutive ed esclusive, alla gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani e alla gestione separata. Attenzione, però: si possono riscattare solo gli anni non coperti da contribuzione (nella cassa specifica così come in altri fondi previdenziali). Si può chiedere il riscatto di massimo 5 anni, anche non continuativi, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1995 e l’1 gennaio 2024.

L’Inps, nell’avviso relativo alla misura, spiega anche che la pace contributiva può essere utilizzata solo per riscattare periodi senza contribuzione tra due lavori e non per i periodi precedenti alla prima occupazione.

Quanto costa e come pagare i contributi mancanti?

L’onere di riscatto necessario per usufruire della pace contributiva dell’Inps è regolato dal D.Lgs. n. 184/1997. L’importo viene determinato – per i contributi successivi all’1 gennaio 1996 – col sistema contributivo, calcolato “sulla base dell’aliquota contributiva obbligatoria alla retribuzione lorda (il 32,70% per la generalità dei lavoratori dipendenti) moltiplicato per il numero degli anni da riscattare”.

La legge di bilancio – si legge in una nota dell’Inps sulla pace contributiva 2024-2025 – prevede che la quantificazione dell’onere di riscatto “venga determinato in base al metodo di calcolo ‘a percentuale’, previsto per il sistema contributivo e applicando le aliquote contributive di finanziamento per l’invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) vigenti nella gestione assicurativa presso la quale si presenta la domanda, sull’imponibile degli ultimi 12 mesi precedenti la data della domanda”.

Si può pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro. Senza interessi. L’Inps precisa anche che “la rateizzazione non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta, o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione”.

Le novità e i vantaggi

Rispetto alla misura di pace contributiva in vigore nel biennio 2019-2021, c’è una differenza importante: nel 2024 non sarà possibile la detrazione al 50% della spesa sostenuta. Pertanto, specifica l’Inps, “per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo”.

Il vantaggio della pace contributiva dell’Inps è che per i periodi riscattati vengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione che per il calcolo dell’assegno pensionistico.

Come e quando fare domanda

Per accedere alla pace contributiva, l’assicurato o i superstiti/parenti e affini fino al secondo grado devono fare domanda entro il 31 dicembre 2025. Per il settore privato, la domanda può essere presentata all’Inps anche dal datore di lavoro destinando anche i premi di produzione spettanti al lavoratore. In questo caso, specifica l’Istituto, “l’onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e rientra nell’ipotesi in cui non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”.

La domanda per la pace contributiva si presenta solo online tramite i seguenti canali:

  • Portale web dell’Inps (pagina “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, sezione “Riscatti”);
  • Contact center multicanale numero verde gratuito 803 164 (da fisso) o 06 164164 (da cellulare, costi dipendenti dal piano tariffario del gestore telefonico);
  • Patronati e intermediari dell’Istituto;
  • Nel caso di domande presentate dal datore di lavoro, serve usare il modulo “AP135”.

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Immagine di repertorio



 

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