La Commissione Bilancio della Camera ha bocciato l’emendamento proposto dalla Lega per introdurre una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali: la “rottamazione quinquies”. Questa proposta mirava a estendere la definizione agevolata ai carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, consentendo il pagamento in un massimo di 120 rate.
Non è ancora detta l’ultima parola. Infatti sono ancora in discussione altre proposte di pace fiscale. A ogni modo se non ci sarà una nuova rottamazione, è necessario sapere fin da ora quali potranno essere le alternative nel 2025 per evitare di subire ipoteche, fermi amministrativi e pignoramenti.
Vediamo quali sono le possibili strade da intraprendere nel 2025 per chi ha ricevuto una cartella o lo riceverà nei prossimi mesi.
La rottamazione-quinquies. L’emendamento è saltato
La bocciature dell’emendamento di certo non è una buona notizia per chi stava attendendo con trepidazione di sapere qualcosa in più sulla prossima pace fiscale. Inizialmente si era parlato di un ripescaggio per i decaduti della rottamazione-quater, c.231-252 della L.n°197/2022, accompagnato da una nuova sanatoria per le cartelle 1° luglio 2022-31 dicembre 2023. Che poi sarebbe il periodo non coperto dall’attuale sanatoria.
Ora però c’è stato uno stop per la nuova rottamazione. Infatti come detto in apertura La Commissione Bilancio della Camera ha dichiarato inammissibile l’emendamento alla Manovra 2025 (proposto dalla Lega) per introdurre una nuova “rottamazione quinquies” delle cartelle esattoriali.
Addirittura, secondo le ultime notizie disponibili la proposta della Lega mirava a estendere la definizione agevolata ai carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Consentendo il pagamento in un massimo di 120 rate.
La bocciatura è avvenuta mancanza di idonee coperture finanziarie destinate alla misura. Dunque, la rottamazione-quinquies non è passata.
Attenzione però, sebbene l’emendamento sulla rottamazione quinquies sia stato respinto, altre proposte simili sono ancora in discussione. Ad esempio, un emendamento di Forza Italia al decreto Fisco propone di riaprire i termini della rottamazione quater. Estendendoli alle cartelle dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, con la possibilità di pagare in un’unica soluzione o in 18 rate.
Salta la Rottamazione quinquies. Quale alternative nel 2025?
Se la situazione rimarrà invariata, è bene considerare fin da ora quelle che sono le alternative alla rottamazione delle cartelle. Anche per chi è decaduto o decadrà eventualmente dalla rottamazione-quater.
I contribuenti hanno a disposizione strumenti come la rateazione ordinaria e la sospensione legale per gestire i propri debiti fiscali nel 2025. È consigliabile rimanere aggiornati sulle evoluzioni legislative, poiché potrebbero emergere nuove opportunità di definizione agevolata.
La rateazione delle cartelle: più agevole con la riforma fiscale
Partiamo dalla rottamazione delle cartelle. Anche post riforma fiscale sono confermate le varie tipologie di rateazione delle cartelle: ordinaria, straordinaria, in proroga, ecc.
Grazie alla riforma fiscale ad esempio, per debiti inferiori o pari a 120.000 euro, per chi dichiara (senza documentare) di “versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà” è previsto un progressivo aumento delle rate richiedibili.
Infatti, su semplice richiesta del contribuente, la dilazione potrà essere concessa fino a: 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Indicazioni più dettagliate sono disponibili sulla guida alla rateazione delle cartelle.
La sospensione legale della riscossione
Ulteriore strumento nelle mani dei contribuenti è la c.d sospensione legale della riscossione, ex lege n°228/2012. Grazie alla sospensione il contribuente può bloccare ipoteche, fermi amministrativi e pignoramenti.
La sospensione può essere richiesta all’ADER tramite modello SL1 nei seguenti casi:
- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio (cancellazione del debito) emesso dall’ente creditore (ad esempio Agenzia delle entrate);
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che annulla in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.
La domanda va presentata una sola volta per lo stesso debito a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica della cartella o altro atto della riscossione riferito alle somme interessate.
Il ricorso contro la cartelle esattoriale
Una volta ricevuta la cartella esattoriale è possibile anche presentare ricorso.
Attenzione però, se non è stato impugnato l’atto presupposto ad esempio l’accertamento dell’Agenzia delle entrate e questo dunque è diventato definitivo, non sarà possibile impugnare la successiva cartella. Ammenochè non si vogliano contestare vizi della cartella stessa: errore di persona, errore logico o di calcolo, omessa indicazione del responsabile del procedimento, assenza di motivazione, mancata indicazione degli estremi dell’atto di accertamento.
In alcuni casi però è possibile impugnare l’estratto di ruolo.
Sulla cartelle emessa a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo, anche per sua mancata impugnazione, questa:
si esaurisce in un’intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione della cartella, salvo che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (cfr. ex multis, Cass. n. 11610/2017).
Riassumendo…
- Stop alla rottamazione-quinquies: bocciato l’emendamento per estendere la definizione agevolata fino al 2023.
- Proposte in esame: si valuta l’estensione della rottamazione-quater per coprire cartelle dal 2022 al 2023.
- Rateazioni più lunghe: con la riforma fiscale, rate fino a 108 mesi entro il 2029.
- Sospensione riscossione: richiedibile per bloccare ipoteche e pignoramenti nei casi previsti.
- Ricorsi limitati: contestabili solo i vizi della cartella, non il debito originario.
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