I veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento Ue n. 2013/167 e dal regolamento Ue n. 2016/1628, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile rimangono ammissibili al credito d’imposta del piano Transizione 5.0. L’acquisto di tali beni è consentito, però, solo se è funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti.
A precisarlo è un errata corrige del ministero delle imprese e del made in Italy (prot n. 25914 del 19 agosto 2024) alla circolare operativa del Mimit e del Gse del 16 agosto 2024 (si veda ItaliaOggi del 20 agosto 2024). La correzione definisce meglio i limiti dell’”eccezione” all’eccezione prevista dalla normativa. Ma andiamo con ordine.
Il quadro normativo
Con l’entrata in vigore del regolamento europeo 2016/1628, comunemente denominato Stage V, vengono definite le linee guida ed i limiti delle emissioni dei gas dei motori diesel.
Questo regolamento ha influito anche sulla progettazione delle Nrmm (Macchine Mobili non stradali), categoria di cui fanno parte, ad esempio, i gruppi elettrogeni destinati ad essere trasportati (es. noleggio). Infatti, dal primo ottobre 2022 tutti i propulsori dei trattori agricoli, anche quelli con potenze tra 56 e 130 kW (tra 75 e 175 cavalli), dovevano essere conformi al nuovo standard sulle emissioni Stage V, come previsto dal regolamento delegato n. 518/2022.
L’eccezione all’eccezione
Per questo, la circolare del 16 agosto 2024, ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del decreto Mimit “Transizione 5.0” del 24/7/2024 (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024), ricorda che non sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione con investimenti destinati ad attività direttamente connesse all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle, con alcune eccezioni:
• la prima riguardante attività e attivi per i quali l’uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile, per via della loro tempestiva transizione verso un funzionamento senza combustibili fossili;
• la seconda appunto riguarda i veicoli agricoli e forestali come meglio precisato dall’errata corrige del 19 agosto.
Un utile pro memoria
In proposito, va ricordato che saranno agevolabili i progetti di innovazione avviati dal primo gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Essi dovranno avere ad oggetto i beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016.
L’incentivo riguarderà, inoltre, i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’auto-produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettera a), numero 2), del dlgs n. 199/2021, a eccezione delle biomasse (si veda ItaliaOggi del 20 agosto 2024), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Inclusa, infine, tra le attività agevolate anche la formazione finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Le condizioni e i beni
I progetti di innovazione così composti saranno ammissibili a condizione che esclusivamente dagli investimenti consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3%, ovvero una riduzione dei consumi energetici del processo interessato dall’investimento non inferiore al 5%.
Nella lista dei beni materiali (allegato A) sono inclusi i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. Inoltre, sono inclusi i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità ed anche i dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».
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