Scendono le sanzioni previste in caso di dichiarazione di
crediti inesistenti oppure di crediti non spettanti: sono infatti
ufficialmente operative dal 1° settembre 2024 le
disposizioni del d.Lgs. n.
87/2024 che rivede il sistema sanzionatorio
tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto
2023, n. 111 sulla Riforma fiscale.
Crediti inesistenti e crediti non spettanti: le
definizioni
Il decreto introduce le definizioni di crediti inesistenti e
crediti non spettanti, con l’aggiunzione all’articolo 1, comma 1,
dopo la lettera g-ter), delle lettere g-quater e g- quinquies.
Per crediti inesistenti si intendono:
- 1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i
requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella
disciplina normativa di riferimento; - 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e
soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente,
attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi,
simulazioni o artifici.
Per “crediti non spettanti” si intendono:
- 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo
previste dalle leggi vigenti oppure, per la relativa eccedenza,
quelli fruiti in misura superiore a quella previsti; - 2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e
oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di
riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina
attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o
particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del
credito; - 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti
amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.
Crediti inesistenti e crediti non spettanti: le nuove
sanzioni
Dal 1° settembre 2024 cambiano le sanzioni di riferimento, che
valgono per tutte le tipologie di crediti di imposta, nelle quali
rientrano anche quelli derivanti da interventi Superbonus o da
altri bonus edilizi.
Questi nuovi valori a cui fare riferimento:
- scende al 70% la sanzione per crediti
inesistenti, il cui valore prima era compreso tra il 100%
e il 200% del credito utilizzato; se però il credito inesistente è
collegato a una frode, la sanzione ammonta a un
importo compreso tra il 105% e il 140% del credito utilizzato; - nel caso di crediti utilizzati in eccedenza
rispetto a quanto spettante, la sanzione scende dal 30% al 25% del
credito usato; - infine, se i crediti sono usati in maniera non conforme
alla normativa oppure qualora non siano stati assolti gli
adempimenti amministrativi richiesti, ma si provvede a sanare la
situazione entro la presentazione della dichiarazione dei redditi e
non ci sono le condizioni per la decadenza del credito, è dovuta
una sanzione di 250 euro.
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