Proponiamo una lettura ragionata della norma sugli obblighi contributivi dei soci di SRL o di altre società di capitali: la norma esclude dall’imponibile previdenziale il reddito conseguito in società di capitali nelle quali il lavoratore non svolge attività lavorativa.
Nel presente contributo analizziamo il trattamento dell’imponibile ai fini previdenziali per i soci di srl che prestano attività lavorativa all’interno della società di cui sono titolari di quote, soprattutto nei casi in cui queste stesse (società) appartengano ai cosiddetti “gruppi societari”, possedendone, ad esempio, il controllo. Quali sono gli obblighi contributivi dei soci?
Gli obblighi di contributivi per i soci di SRL
Il dato di partenza, è, ovviamente, la norma. Si tratta dell’art. 3-bis, comma 1, del D.L. n. 384/92 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 438/92) che dispone che
“… l’ammontare del contributo annuo dovuto […] è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
Con circolare n. 102 del 12 giugno 2003, al paragrafo 2, fu poi affermato che la base imponibile che tali soci dovevano assoggettare a contribuzione, nel rispetto dei minimi e dei massimi ivi previsti, era costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini
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